Art. 10 Modalita' di valutazione e approvazione della domanda 1. Istruttoria formale-amministrativa della proposta progettuale. a) La fase dell'istruttoria formale-amministrativa ha ad oggetto tutte le proposte progettuali che pervengono entro i termini sopra indicati ed e' effettuata, di norma, entro quindici giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse. L'istruttoria e' volta a verificare il rispetto della modalita' di presentazione, la completezza della documentazione obbligatoria richiesta ed il rispetto della tempistica di presentazione. b) Il Ministero si riserva la facolta' di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ad esclusione di quelle incidenti sulla «Scheda tecnica», possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al soggetto proponente un termine non superiore a dieci giorni per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale la proposta progettuale e' dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del soggetto richiedente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione. c) Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria formale amministrativa saranno ammesse con riserva alla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica e trasmesse al panel di valutazione di cui ai successivi commi. Al fine di imporre una celere tempistica alla fase di valutazione, il Ministero potra' organizzare la fase di regolarizzazione di cui alla lettera b) del presente comma, anche contestualmente alla fase di valutazione. 2. Fase di valutazione tecnico-scientifica. a) Ai fini dell'espletamento della fase di valutazione tecnico-scientifica il Ministero, avvalendosi del CNVR, nomina sei panel di valutazione, uno per ogni area ESFRI, secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in ossequio ai principi di imparzialita', di speditezza e di assenza di conflitti di interesse, entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la ricezione delle proposte progettuali. b) Tali panel sono composti da un numero dispari compreso tra cinque e nove di esperti tecnico-scientifici (ETS), cosi' come individuati dal CNVR, tra soggetti, italiani e/o stranieri, anche inclusi nelle liste di esperti di cui all'art. 64, comma 2, punto d), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con comprovata professionalita' in materia di infrastrutture di ricerca, ovvero in appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, da altre istituzioni nazionali e/o dell'Unione europea o dal Ministero stesso. Il CNVR individua, altresi', un coordinatore di ciascun panel ed i componenti supplenti. c) Ciascun panel, ricevute le proposte progettuali ammesse con riserva alla fase di valutazione tecnico-scientifica, effettua collegialmente la valutazione tecnico-scientifica, conformemente a quanto previsto dal presente articolo. Con particolare riferimento alla valutazione dei progetti di rete multidisciplinari di cui all' art. 5, comma 3, punto iii, il coordinatore del panel dell'area tematica prevalente puo' avvalersi ratione materiae dei coordinatori dei panel di riferimento delle altre IR coinvolte nella proposta progettuale. d) La valutazione tecnico-scientifica avra' ad oggetto esclusivamente la scheda tecnica di cui all'art. 9, comma 10. e) La valutazione tecnico-scientifica di ciascuna proposta progettuale si basa su tre categorie di criteri denominati «A», «B» e «C» individuati per la valutazione rispettivamente della qualita' scientifica e tecnologica, dell'impatto e dell'implementazione della proposta progettuale, come riportato nella tabella che segue. TABELLA 1 - Criteri di Valutazione Tecnico Scientifici Parte di provvedimento in formato grafico f) Per ciascuno dei cinque criteri della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque criteri della categoria «C» da applicare nella fase di valutazione tecnico-scientifica e' stabilito un punteggio massimo ed una soglia minima come mostrato nella tabella che precede (tabella 1). g) La valutazione della proposta progettuale spetta collegialmente a ciascun panel di riferimento, che procede alla redazione di una relazione di valutazione (di seguito, anche solo RV). Il panel di riferimento assegna alla proposta progettuale un punteggio numerico intero stabilito tra 0 e il punteggio massimo indicato per ciascuno dei cinque criteri della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque criteri della categoria «C», secondo quanto indicato nella tabella 1 e le relative motivazioni. h) Ciascun panel di riferimento, per ogni proposta progettuale e nel rigoroso rispetto dei punteggi complessivi presenti nei singoli RV (totale A + totale B + totale C), completa il proprio lavoro predisponendo la graduatoria provvisoria dei progetti, secondo quanto previsto nei punti successivi. i) Le proposte progettuali che, per ciascuno dei cinque criteri della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque criteri della categoria «C», raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima, saranno dichiarate ammissibili alla fase negoziale ed inserite nella graduatoria provvisoria dei progetti stilata dal panel; le proposte progettuali che, anche per un solo criterio non raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima, saranno dichiarate escluse dalla successiva fase negoziale e dalla graduatoria provvisoria dei progetti. j) A parita' di punteggio complessivo (totale A + totale B + totale C), prevarra' il progetto con il punteggio C3 piu' alto. A parita' anche di questo prevarra' il progetto con il maggior punteggio C5. A parita' anche di questo, prevarra' il progetto con il maggior punteggio C2. A parita' anche di questo, prevarra' il progetto con il maggior punteggio C4. A parita' anche di questo, prevarra' il progetto con il maggior punteggio C1. In caso di ulteriore parita', prevale il progetto con il maggiore importo complessivo dei costi ammissibili a finanziamento. k) Il Ministero, sulla scorta della graduatoria provvisoria redatta e proposta dai panel di cui al punto h), approva, con proprio decreto, le graduatorie provvisorie dei progetti, e l'elenco delle proposte progettuali escluse per ciascuna area ESFRI. Tali graduatorie, sono pubblicate sul sito del Ministero e sulla piattaforma GEA entro, di norma, quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda e conterranno i punteggi complessivi ed i relativi costi ammissibili a finanziamento. l) Con tale pubblicazione si intende conclusa la fase di valutazione tecnico-scientifica. m) Il Ministero provvede, inoltre, all'invio tramite pec di apposita comunicazione ai soggetti proponenti contenente l'esito del procedimento relativo alla fase di valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali. n) Ciascuna proposta progettuale presente nella graduatoria provvisoria e' ammessa con riserva alla successiva fase negoziale dei progetti. 3. Fase negoziale dei progetti. a) La fase negoziale dei progetti precede la pubblicazione della graduatoria definitiva e la formalizzazione dei decreti di concessione del finanziamento e dovra' concludersi entro, di norma, trenta giorni dalla adozione del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera k), del presente articolo. b) La fase negoziale definisce gli aspetti esecutivi del progetto, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi nella RV di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo e viene condotta con le modalita' descritte nei seguenti punti. c) La fase negoziale e' svolta dal MUR per il tramite di un suo rappresentante, cui si affiancano un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e i sei coordinatori dei panel che interverranno ratione materiae. Ciascun coordinatore potra' avvalersi di altri ETS dello stesso panel o, con riferimento ai progetti di rete multidisciplinari di cui all'art. 5, comma 3, punto iii, dei coordinatori dei panel di riferimento delle altre IR coinvolte nella proposta progettuale. d) Il Ministero, con la modalita' indicata nel punto che precede, e per ciascuna proposta progettuale, secondo l'ordine decrescente di graduatoria provvisoria e fino a concorrenza delle risorse, condurra' la fase negoziale che potra' riguardare: i. l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attivita' o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta medesima, anche con l'eventualita' di cumulo di risorse provenienti da piu' Fondi, qualora tale integrazione possa consentire una minore frammentazione e dispersione delle iniziative e delle risorse a titolarita' del Ministero; ii. l'integrazione dei soggetti coinvolti in relazione a eventuali ulteriori attivita'; iii. la rideterminazione del piano dei costi; iv. la definizione di obiettivi intermedi, specifici e generali connessi all'attuazione; v. la definizione del piano delle erogazioni connesse agli obiettivi intermedi, specifici e generali di cui sopra; vi. altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti. e) La fase negoziale dei progetti potra' avvenire tramite scambio di note e/o audizioni, di cui verra' redatto apposito verbale. f) I lavori di ciascun panel si concluderanno successivamente all'aggiornamento della scheda tecnica di ciascuna proposta progettuale e con la trasmissione di una relazione finale di valutazione (di seguito, anche solo RfV), tenuto conto delle attivita' di cui alle precedenti lettere c) e d). 4. Formazione delle graduatorie dei progetti. a) Il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun panel, previa verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% dell'iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno, approva, con proprio decreto, le graduatorie definitive dei progetti ammessi e finanziabili, una per ogni area ESFRI, che conterranno il punteggio complessivo della graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera k), del presente articolo ed i costi definitivi di ciascun progetto. b) Il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun panel, approva, con proprio decreto, la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non finanziabili per carenza di dotazione finanziaria del budget previsto per l'area ESFRI di riferimento, che conterra' il punteggio complessivo della graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera k), del presente articolo, ed i costi definitivi di ciascun progetto. c) Le graduatorie di cui alle precedenti lettere a) e b) sono pubblicate sul sito del Ministero e sulla piattaforma GEA entro, di norma, novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. Con tale pubblicazione si intende conclusa la fase negoziale e l'intero processo di valutazione. d) Sara' finanziato, ove possibile, almeno un progetto per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 5, comma 2, sub i., ii. e iii., fermo restando il limite delle risorse disponibili. e) Per quanto attiene ai progetti di cui alla lettera b) del presente comma, il Ministero si riserva di finanziarli con eventuali Fondi, reperibili dai singoli stanziamenti residui, originariamente ripartiti per ciascuna delle sei aree ESFRI, nel rispetto dell'ordine di punteggi ottenuti da ciascun progetto, come da graduatoria di cui alla gia' citata lettera b) del presente comma, fermo restando la verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il 40% della iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno. f) Il Ministero provvede dopo la pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie sul proprio sito e sulla piattaforma GEA, all'invio tramite pec di apposita comunicazione ai soggetti proponenti, contenente l'esito del procedimento. g) Il Ministero, sulla base delle graduatorie definitive di cui alla lettera a) che precede, adotta il decreto di concessione del finanziamento per ciascun progetto, cui e' allegata, quale parte integrante e sostanziale, la «Scheda tecnica» definitiva di ciascun progetto finanziato. h) All'esito positivo della fase di registrazione presso i competenti organi di controllo, il decreto di concessione del finanziamento e' trasmesso tramite pec al soggetto proponente, il quale dovra' formalmente accettarlo entro quindici giorni, mediante sottoscrizione, dell'atto d'obbligo e degli ulteriori eventuali allegati. La mancata sottoscrizione della suddetta documentazione comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione. 5. Costi della fase di valutazione. I costi relativi alla fase di valutazione, ivi inclusi i compensi spettanti agli esperti esterni nominati a tal fine, sono posti a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in conformita' a quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.