Art. 10 
 
                      Modalita' di valutazione 
                    e approvazione della domanda 
 
  1. Istruttoria formale-amministrativa della proposta progettuale. 
  a) La fase dell'istruttoria formale-amministrativa  ha  ad  oggetto
tutte le proposte progettuali che pervengono entro  i  termini  sopra
indicati ed e' effettuata, di  norma,  entro  quindici  giorni  dalla
chiusura dei termini per la presentazione delle stesse. L'istruttoria
e' volta a verificare il rispetto della modalita'  di  presentazione,
la completezza della  documentazione  obbligatoria  richiesta  ed  il
rispetto della tempistica di presentazione. 
  b)  Il   Ministero   si   riserva   la   facolta'   di   richiedere
regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta.  Le  carenze
di qualsiasi elemento formale della domanda, ad esclusione di  quelle
incidenti  sulla  «Scheda  tecnica»,  possono  essere   regolarizzate
attraverso la procedura del soccorso istruttorio.  In  tal  caso,  il
Ministero assegna al soggetto proponente un termine non  superiore  a
dieci giorni per la  regolarizzazione,  decorso  infruttuosamente  il
quale la proposta progettuale e' dichiarata esclusa dalla  successiva
fase  di  valutazione   tecnico-scientifica.   Non   possono   essere
regolarizzate attraverso la procedura  del  soccorso  istruttorio  le
carenze  della  documentazione   che   non   consentano   la   chiara
identificazione del soggetto  richiedente  e/o  l'individuazione  del
contenuto oggetto di regolarizzazione. 
  c) Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente
la fase dell'istruttoria formale amministrativa saranno  ammesse  con
riserva alla successiva fase  di  valutazione  tecnico-scientifica  e
trasmesse al panel di valutazione di cui ai successivi commi. Al fine
di imporre  una  celere  tempistica  alla  fase  di  valutazione,  il
Ministero potra' organizzare la fase di regolarizzazione di cui  alla
lettera b) del presente comma, anche  contestualmente  alla  fase  di
valutazione. 
  2. Fase di valutazione tecnico-scientifica. 
  a)  Ai   fini   dell'espletamento   della   fase   di   valutazione
tecnico-scientifica il Ministero, avvalendosi del  CNVR,  nomina  sei
panel di valutazione, uno per ogni area  ESFRI,  secondo  criteri  di
competenza, trasparenza e  rotazione,  in  ossequio  ai  principi  di
imparzialita', di speditezza e di assenza di conflitti di  interesse,
entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per  la
ricezione delle proposte progettuali. 
  b) Tali panel sono composti  da  un  numero  dispari  compreso  tra
cinque e  nove  di  esperti  tecnico-scientifici  (ETS),  cosi'  come
individuati dal CNVR, tra soggetti,  italiani  e/o  stranieri,  anche
inclusi nelle liste di esperti di cui all'art. 64, comma 2, punto d),
del  decreto-legge  31   maggio   2021,   n.   77,   con   comprovata
professionalita' in materia di infrastrutture di ricerca,  ovvero  in
appositi  elenchi  gestiti  dalla  Commissione  europea,   da   altre
istituzioni nazionali e/o dell'Unione europea o dal Ministero stesso.
Il CNVR individua, altresi', un coordinatore di ciascun  panel  ed  i
componenti supplenti. 
  c) Ciascun panel, ricevute  le  proposte  progettuali  ammesse  con
riserva  alla  fase  di  valutazione  tecnico-scientifica,   effettua
collegialmente la valutazione  tecnico-scientifica,  conformemente  a
quanto previsto dal presente articolo.  Con  particolare  riferimento
alla valutazione dei progetti di rete multidisciplinari di  cui  all'
art. 5, comma 3, punto  iii,  il  coordinatore  del  panel  dell'area
tematica prevalente puo' avvalersi ratione materiae dei  coordinatori
dei panel di riferimento delle  altre  IR  coinvolte  nella  proposta
progettuale. 
  d)   La   valutazione   tecnico-scientifica   avra'   ad    oggetto
esclusivamente la scheda tecnica di cui all'art. 9, comma 10. 
  e)  La  valutazione  tecnico-scientifica   di   ciascuna   proposta
progettuale si basa su tre categorie di criteri denominati «A», «B» e
«C» individuati per la  valutazione  rispettivamente  della  qualita'
scientifica e tecnologica, dell'impatto e dell'implementazione  della
proposta progettuale, come riportato nella tabella che segue. 
 
TABELLA 1 - Criteri di Valutazione Tecnico Scientifici 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  f) Per  ciascuno  dei  cinque  criteri  della  categoria  «A»,  per
ciascuno dei quattro criteri della categoria «B» e per  ciascuno  dei
cinque criteri  della  categoria  «C»  da  applicare  nella  fase  di
valutazione tecnico-scientifica e' stabilito un punteggio massimo  ed
una soglia minima come mostrato nella tabella  che  precede  (tabella
1). 
  g) La valutazione della proposta progettuale spetta  collegialmente
a ciascun panel di riferimento, che procede  alla  redazione  di  una
relazione di valutazione (di seguito, anche solo  RV).  Il  panel  di
riferimento assegna alla proposta progettuale un  punteggio  numerico
intero stabilito tra 0 e il punteggio massimo indicato  per  ciascuno
dei cinque criteri della categoria  «A»,  per  ciascuno  dei  quattro
criteri della categoria «B» e per ciascuno dei cinque  criteri  della
categoria «C», secondo quanto indicato nella tabella 1 e le  relative
motivazioni. 
  h) Ciascun panel di riferimento, per ogni  proposta  progettuale  e
nel rigoroso rispetto dei punteggi complessivi presenti  nei  singoli
RV (totale A + totale B +  totale  C),  completa  il  proprio  lavoro
predisponendo la graduatoria provvisoria dei progetti, secondo quanto
previsto nei punti successivi. 
  i) Le proposte progettuali che, per  ciascuno  dei  cinque  criteri
della categoria «A», per ciascuno dei quattro criteri della categoria
«B»  e  per  ciascuno  dei  cinque  criteri  della   categoria   «C»,
raggiungeranno il punteggio individuato come soglia  minima,  saranno
dichiarate  ammissibili  alla  fase  negoziale  ed   inserite   nella
graduatoria provvisoria dei progetti stilata dal panel;  le  proposte
progettuali che, anche per un solo  criterio  non  raggiungeranno  il
punteggio individuato come soglia minima, saranno dichiarate  escluse
dalla successiva fase negoziale e dalla graduatoria  provvisoria  dei
progetti. 
  j) A parita' di punteggio complessivo (totale A + totale B + totale
C), prevarra' il progetto con il punteggio C3 piu'  alto.  A  parita'
anche di questo prevarra' il progetto con il maggior punteggio C5.  A
parita' anche  di  questo,  prevarra'  il  progetto  con  il  maggior
punteggio C2. A parita' anche di questo, prevarra' il progetto con il
maggior punteggio  C4.  A  parita'  anche  di  questo,  prevarra'  il
progetto con il maggior punteggio C1. In caso di  ulteriore  parita',
prevale il progetto con il maggiore  importo  complessivo  dei  costi
ammissibili a finanziamento. 
  k) Il Ministero, sulla scorta della graduatoria provvisoria redatta
e proposta dai panel  di  cui  al  punto  h),  approva,  con  proprio
decreto, le graduatorie provvisorie dei progetti,  e  l'elenco  delle
proposte  progettuali  escluse  per   ciascuna   area   ESFRI.   Tali
graduatorie,  sono  pubblicate  sul  sito  del  Ministero   e   sulla
piattaforma GEA entro, di norma, quarantacinque giorni dalla data  di
scadenza dei termini di presentazione della domanda e  conterranno  i
punteggi complessivi ed i relativi costi ammissibili a finanziamento. 
  l)  Con  tale  pubblicazione  si  intende  conclusa  la   fase   di
valutazione tecnico-scientifica. 
  m)  Il  Ministero  provvede,  inoltre,  all'invio  tramite  pec  di
apposita comunicazione ai soggetti proponenti contenente l'esito  del
procedimento relativo alla fase  di  valutazione  tecnico-scientifica
delle proposte progettuali. 
  n)  Ciascuna  proposta  progettuale  presente   nella   graduatoria
provvisoria e' ammessa con riserva alla successiva fase negoziale dei
progetti. 
  3. Fase negoziale dei progetti. 
  a) La fase negoziale dei progetti precede  la  pubblicazione  della
graduatoria  definitiva  e  la   formalizzazione   dei   decreti   di
concessione del finanziamento e dovra' concludersi entro,  di  norma,
trenta giorni  dalla  adozione  del  decreto  di  approvazione  della
graduatoria provvisoria di cui al comma 2, lettera k),  del  presente
articolo. 
  b) La fase negoziale definisce gli aspetti esecutivi del  progetto,
anche sulla base degli elementi migliorativi emersi nella RV  di  cui
al comma 2, lettera g), del presente articolo e viene condotta con le
modalita' descritte nei seguenti punti. 
  c) La fase negoziale e' svolta dal MUR per il  tramite  di  un  suo
rappresentante, cui si affiancano  un  rappresentante  del  Ministero
dell'economia e delle finanze (MEF) e i sei  coordinatori  dei  panel
che  interverranno  ratione  materiae.  Ciascun  coordinatore  potra'
avvalersi di altri ETS dello  stesso  panel  o,  con  riferimento  ai
progetti di rete multidisciplinari di cui all'art. 5, comma 3,  punto
iii, dei  coordinatori  dei  panel  di  riferimento  delle  altre  IR
coinvolte nella proposta progettuale. 
  d) Il Ministero, con la modalita' indicata nel punto che precede, e
per ciascuna proposta progettuale, secondo  l'ordine  decrescente  di
graduatoria provvisoria e fino a concorrenza delle risorse, condurra'
la fase negoziale che potra' riguardare: 
    i. l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attivita'
o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta medesima, anche
con l'eventualita' di cumulo di risorse provenienti  da  piu'  Fondi,
qualora tale integrazione possa consentire una minore  frammentazione
e dispersione delle iniziative e  delle  risorse  a  titolarita'  del
Ministero; 
    ii.  l'integrazione  dei  soggetti  coinvolti  in   relazione   a
eventuali ulteriori attivita'; 
    iii. la rideterminazione del piano dei costi; 
    iv. la definizione di obiettivi intermedi, specifici  e  generali
connessi all'attuazione; 
    v. la  definizione  del  piano  delle  erogazioni  connesse  agli
obiettivi intermedi, specifici e generali di cui sopra; 
    vi. altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le
parti. 
  e) La fase negoziale dei progetti potra' avvenire  tramite  scambio
di note e/o audizioni, di cui verra' redatto apposito verbale. 
  f) I lavori  di  ciascun  panel  si  concluderanno  successivamente
all'aggiornamento  della  scheda   tecnica   di   ciascuna   proposta
progettuale  e  con  la  trasmissione  di  una  relazione  finale  di
valutazione  (di  seguito,  anche  solo  RfV),  tenuto  conto   delle
attivita' di cui alle precedenti lettere c) e d). 
  4. Formazione delle graduatorie dei progetti. 
  a) Il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun  panel,
previa verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di  almeno
il 40% dell'iniziativa 3.1 nelle regioni  del  Mezzogiorno,  approva,
con proprio decreto, le graduatorie definitive dei progetti ammessi e
finanziabili, una per ogni area ESFRI, che conterranno  il  punteggio
complessivo della graduatoria provvisoria di cui al comma 2,  lettera
k), del presente articolo ed i costi definitivi di ciascun progetto. 
  b) Il Ministero, sulla scorta della RfV ricevuta da ciascun  panel,
approva, con proprio decreto, la graduatoria definitiva dei  progetti
ammessi e non finanziabili per carenza di dotazione  finanziaria  del
budget previsto per l'area ESFRI di  riferimento,  che  conterra'  il
punteggio complessivo della graduatoria provvisoria di cui  al  comma
2, lettera k), del  presente  articolo,  ed  i  costi  definitivi  di
ciascun progetto. 
  c) Le graduatorie di cui alle  precedenti  lettere  a)  e  b)  sono
pubblicate sul sito del Ministero e sulla piattaforma GEA  entro,  di
norma,  novanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  dei  termini   di
presentazione  della  domanda.  Con  tale  pubblicazione  si  intende
conclusa la fase negoziale e l'intero processo di valutazione. 
  d) Sara' finanziato, ove possibile, almeno un progetto per ciascuna
delle tipologie di intervento di cui all'art. 5, comma 2, sub i., ii.
e iii., fermo restando il limite delle risorse disponibili. 
  e) Per quanto attiene ai  progetti  di  cui  alla  lettera  b)  del
presente comma, il Ministero si riserva di finanziarli con  eventuali
Fondi, reperibili dai singoli stanziamenti  residui,  originariamente
ripartiti per ciascuna delle sei aree ESFRI, nel rispetto dell'ordine
di punteggi ottenuti da ciascun progetto, come da graduatoria di  cui
alla gia' citata lettera b) del presente  comma,  fermo  restando  la
verifica del rispetto del vincolo di localizzazione di almeno il  40%
della iniziativa 3.1 nelle regioni del Mezzogiorno. 
  f) Il Ministero provvede  dopo  la  pubblicazione  del  decreto  di
approvazione delle graduatorie sul proprio sito e  sulla  piattaforma
GEA, all'invio tramite pec  di  apposita  comunicazione  ai  soggetti
proponenti, contenente l'esito del procedimento. 
  g) Il Ministero, sulla base delle  graduatorie  definitive  di  cui
alla lettera a) che precede, adotta il  decreto  di  concessione  del
finanziamento per ciascun progetto,  cui  e'  allegata,  quale  parte
integrante e sostanziale, la «Scheda tecnica» definitiva  di  ciascun
progetto finanziato. 
  h)  All'esito  positivo  della  fase  di  registrazione  presso   i
competenti  organi  di  controllo,  il  decreto  di  concessione  del
finanziamento e' trasmesso tramite pec  al  soggetto  proponente,  il
quale dovra' formalmente accettarlo entro quindici  giorni,  mediante
sottoscrizione,  dell'atto  d'obbligo  e  degli  ulteriori  eventuali
allegati. La mancata  sottoscrizione  della  suddetta  documentazione
comporta la rinuncia al finanziamento e  la  conseguente  revoca  del
provvedimento di concessione. 
  5. Costi della fase di valutazione. 
  I costi relativi alla fase di valutazione, ivi inclusi  i  compensi
spettanti agli esperti esterni nominati a  tal  fine,  sono  posti  a
carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei  progetti
di ricerca di cui all'art. 1, comma  550,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, in conformita' a quanto previsto dall'art. 64, comma 6,
del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77  convertito  con  legge  29
luglio 2021, n. 108.