Art. 12 Modalita' di gestione degli interventi 1. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme nazionali ed eurounionali applicabili in materia, il Ministero svolge i controlli di competenza, anche avvalendosi di esperti individuati ai sensi della vigente normativa, ed effettua il monitoraggio degli interventi finanziati, per assicurare il rispetto di quanto previsto nei cronoprogrammi procedurale e di spesa aggiornati. 2. Eventuali esiti negativi dei controlli sopra richiamati, determineranno l'adozione da parte del Ministero dei conseguenziali provvedimenti, adottati in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali ed eurounionali. 3. Durante la fase di attuazione del progetto finanziato, dovranno essere rispettate le disposizioni indicate nel sistema di gestione e controllo e nei relativi allegati, per la linea di finanziamento di cui al presente avviso, unitamente alle disposizioni recate dal decreto ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021. 4. Ciascun soggetto attuatore ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo adottato dall'amministrazione responsabile per la gestione degli interventi, in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione dell'intervento. 5. In un'ottica di semplificazione e di snellimento degli oneri previsti in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, il Ministero si riserva la facolta' di emanare apposite linee guida per la rendicontazione.