Art. 12 
 
               Modalita' di gestione degli interventi 
 
  1. Nel corso dello svolgimento  delle  attivita'  progettuali,  nel
rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme
nazionali ed eurounionali applicabili in materia, il Ministero svolge
i controlli di competenza, anche avvalendosi di  esperti  individuati
ai sensi della vigente normativa, ed effettua il  monitoraggio  degli
interventi finanziati, per assicurare il rispetto di quanto  previsto
nei cronoprogrammi procedurale e di spesa aggiornati. 
  2.  Eventuali  esiti  negativi  dei  controlli  sopra   richiamati,
determineranno l'adozione da parte del Ministero  dei  conseguenziali
provvedimenti,  adottati  in  coerenza  con  quanto  previsto   dalle
disposizioni normative nazionali ed eurounionali. 
  3. Durante la fase di attuazione del progetto finanziato,  dovranno
essere rispettate le disposizioni indicate nel sistema di gestione  e
controllo e nei relativi allegati, per la linea di  finanziamento  di
cui al presente  avviso,  unitamente  alle  disposizioni  recate  dal
decreto ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021. 
  4. Ciascun soggetto attuatore ha l'obbligo di alimentare il sistema
informativo  adottato  dall'amministrazione   responsabile   per   la
gestione  degli  interventi,  in  relazione  a  tutti   gli   aspetti
procedurali, fisici  e  finanziari  che  caratterizzano  l'attuazione
dell'intervento. 
  5. In un'ottica di semplificazione e  di  snellimento  degli  oneri
previsti in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione  degli
interventi, il Ministero si riserva la facolta' di  emanare  apposite
linee guida per la rendicontazione.