Art. 15 
 
                       Variazioni del progetto 
 
  1. In accordo con le linee guida del PNRR e al  fine  di  garantire
una  maggiore  trasparenza,  efficacia  ed  efficienza  della  spesa,
nonche'  certezza  dei  tempi  di  realizzazione   delle   iniziative
finanziate, e' auspicabile ridurre  al  minimo  qualsiasi  variazione
rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento. 
  2. Il soggetto  attuatore  puo'  proporre  variazioni  alla  scheda
tecnica del progetto, esclusivamente tramite  modalita'  telematiche,
nei limiti di quanto specificato ai successivi commi. Tali variazioni
potranno essere autorizzate dal  Ministero,  da  rendersi  entro,  di
norma,  venti   giorni,   acquisita   la   valutazione   dell'esperto
tecnico-scientifico della fase «in itinere» al fine di verificare  il
rispetto di quanto specificato ai successivi commi. 
  3. Il Ministero non riconosce le spese relative  ad  attivita'  del
progetto oggetto di variazione non autorizzata. 
  4. Il Ministero  si  riserva  comunque  la  facolta'  di  apportare
qualsiasi variazione/modifica d'ufficio al  progetto,  necessaria  al
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, previa
comunicazione al soggetto attuatore. 
  5. Le variazioni di natura soggettiva sono  consentite  solo  nelle
ipotesi di fusioni e/o incorporazioni  o  altri  fenomeni  successori
derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o  regolamentari.  In
tali  ipotesi,  la   compagine   ridefinita   dovra'   garantire   il
raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con  i
criteri di cui al punto 20 della comunicazione  2014/C  198/01  della
Commissione. 
  6. Le variazioni di natura oggettiva  non  sono  consentite,  salvo
quanto specificato al successivo comma. 
  7. Posta l'invarianza dell'importo  complessivo  del  finanziamento
concesso,  nella  fase  di  attuazione  del  progetto  e'   possibile
rimodulare i costi  ammessi  di  cui  all'art.  8  dell'avviso.  Tali
variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare,  in
termini cumulati, il limite del 15%  rispetto  al  totale  dei  costi
ammessi al finanziamento,  fermo  restando  il  rispetto  dei  limiti
percentuali, ove presenti, per ciascuna tipologia. 
  8. L'obiettivo generale, gli  obiettivi  specifici,  gli  obiettivi
intermedi, il cronoprogramma di spesa  e  procedurale  del  progetto,
salva l'ipotesi in quest'ultimo caso di  proroga  concessa  ai  sensi
dell'art. 7, comma 4, non possono essere oggetto di variazione.