Art. 15 Variazioni del progetto 1. In accordo con le linee guida del PNRR e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonche' certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, e' auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento. 2. Il soggetto attuatore puo' proporre variazioni alla scheda tecnica del progetto, esclusivamente tramite modalita' telematiche, nei limiti di quanto specificato ai successivi commi. Tali variazioni potranno essere autorizzate dal Ministero, da rendersi entro, di norma, venti giorni, acquisita la valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase «in itinere» al fine di verificare il rispetto di quanto specificato ai successivi commi. 3. Il Ministero non riconosce le spese relative ad attivita' del progetto oggetto di variazione non autorizzata. 4. Il Ministero si riserva comunque la facolta' di apportare qualsiasi variazione/modifica d'ufficio al progetto, necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, previa comunicazione al soggetto attuatore. 5. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi, la compagine ridefinita dovra' garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione. 6. Le variazioni di natura oggettiva non sono consentite, salvo quanto specificato al successivo comma. 7. Posta l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso, nella fase di attuazione del progetto e' possibile rimodulare i costi ammessi di cui all'art. 8 dell'avviso. Tali variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 15% rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali, ove presenti, per ciascuna tipologia. 8. L'obiettivo generale, gli obiettivi specifici, gli obiettivi intermedi, il cronoprogramma di spesa e procedurale del progetto, salva l'ipotesi in quest'ultimo caso di proroga concessa ai sensi dell'art. 7, comma 4, non possono essere oggetto di variazione.