Art. 18 
 
                       Meccanismi sanzionatori 
 
  1. Sulla base delle risultanze delle attivita' di  controllo  o  di
altre modalita' di accertamento delle irregolarita', o anche in  caso
di inosservanza di uno o piu' obblighi posti a  carico  dei  soggetti
attuatori,  il  Ministero  si  riserva  la   facolta'   di   adottare
provvedimenti di revoca. 
  2. Il provvedimento di revoca, parziale o totale, del finanziamento
concesso sara' adottato nei seguenti casi: 
    a) mancato rispetto della durata massima  del  progetto  prevista
dal presente avviso all'art. 7, comma 3,  per  la  realizzazione  del
progetto, salvo la concessione di proroga approvata di  cui  all'art.
7, comma 4; 
    b) mancato rispetto da parte dei soggetti attuatori della  soglia
del    20%    della    eventuale    attivita'    economica     svolta
dall'infrastruttura  di  ricerca,  ai  sensi  del  punto   20   della
comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione; 
    c) mancata realizzazione di attivita' progettuali  che  impattino
sul raggiungimento dell'obiettivo generale; 
    d) mancata trasmissione della domanda di rimborso finale e  della
relativa relazione  tecnica  finale  nei  termini  prescritti,  salvo
deroghe; 
    e) mancato rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali
previsti  dal  PNRR,  con  particolare  riguardo  al  principio   del
contributo all'obiettivo climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  al
principio di  parita'  di  genere  ed  all'obbligo  di  protezione  e
valorizzazione dei giovani; 
    f)  perdita   sopravvenuta   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita',  ovvero  irregolarita'   della   documentazione   non
sanabile oppure non sanata entro dieci giorni naturali e  consecutivi
dalla richiesta; 
    g) irregolarita' essenziali non sanabili oppure in violazioni  di
leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti; 
    h) in  tutti  gli  altri  casi  di  inadempienza  degli  obblighi
assunti; 
    i) in presenza di ogni altro atto o fatto idoneo a  compromettere
il regolare svolgimento del progetto. 
  3. Qualora, a seguito dei controlli, saranno accertati  errori  e/o
inadempimenti sanabili, al  soggetto  attuatore  sara'  richiesto  di
fornire chiarimenti e/o integrazioni  atti  a  sanare  le  criticita'
riscontrate, entro un  termine  perentorio  indicato  dal  Ministero.
Laddove il soggetto attuatore non provveda nei tempi stabiliti, sara'
facolta' del Ministero  procedere  alla  decurtazione  degli  importi
oggetto di rilievo, nonche' adottare provvedimenti alternativi,  che,
nei  casi  piu'  gravi,  potranno  comportare  anche  la  revoca  del
finanziamento. 
  4. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca e  di  eventuale
rinuncia potranno essere  riallocate  nell'ambito  della  graduatoria
definitiva dei progetti ammessi e non finanziati di cui all'art.  10,
mediante scorrimento nel rispetto dei  punteggi  ottenuti,  cosi'  da
assicurare il  completo  utilizzo  della  dotazione  finanziaria  del
presente avviso. 
  5. Il Ministero si riserva la facolta' di adottare il provvedimento
di sospensione cautelativa del finanziamento  qualora  nei  confronti
del soggetto attuatore emergano gravi indizi di irregolarita', ovvero
nell'ipotesi di  non  completa/ritardata  alimentazione  del  sistema
informativo. Il provvedimento di sospensione  ha  efficacia  fino  al
completo accertamento della sussistenza o meno dei predetti indizi di
irregolarita', ovvero sino alla regolare e completa alimentazione del
sistema  informativo.  Nell'ipotesi  in   cui   l'irregolarita'   sia
accertata, il Ministero procede alla revoca del finanziamento,  sulla
base di quanto indicato ai commi precedenti. 
  6. Il Ministero provvede ai recuperi delle somme dovute, a  seguito
dell'adozione di uno degli atti di cui ai  commi  precedenti,  agendo
preventivamente  sul  soggetto  inadempiente  cui  e'  imputabile  il
provvedimento sanzionatorio, ed in via residuale, ovvero nell'ipotesi
di incapienza, nei confronti del  soggetto  proponente;  il  recupero
avverra', anche operando, ove  possibile,  mediante  compensazioni  a
valere su altri trasferimenti/contributi del Ministero  (FOE,  FFO  o
progettuali)  riconosciuti  al  proponente  e/o   ai   co-proponenti.
Medesima modalita' viene adottata nel caso di recupero  dell'anticipo
nell'ipotesi di non sana gestione dello stesso.