Art. 18 Meccanismi sanzionatori 1. Sulla base delle risultanze delle attivita' di controllo o di altre modalita' di accertamento delle irregolarita', o anche in caso di inosservanza di uno o piu' obblighi posti a carico dei soggetti attuatori, il Ministero si riserva la facolta' di adottare provvedimenti di revoca. 2. Il provvedimento di revoca, parziale o totale, del finanziamento concesso sara' adottato nei seguenti casi: a) mancato rispetto della durata massima del progetto prevista dal presente avviso all'art. 7, comma 3, per la realizzazione del progetto, salvo la concessione di proroga approvata di cui all'art. 7, comma 4; b) mancato rispetto da parte dei soggetti attuatori della soglia del 20% della eventuale attivita' economica svolta dall'infrastruttura di ricerca, ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione; c) mancata realizzazione di attivita' progettuali che impattino sul raggiungimento dell'obiettivo generale; d) mancata trasmissione della domanda di rimborso finale e della relativa relazione tecnica finale nei termini prescritti, salvo deroghe; e) mancato rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parita' di genere ed all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; f) perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero irregolarita' della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta; g) irregolarita' essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti; h) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti; i) in presenza di ogni altro atto o fatto idoneo a compromettere il regolare svolgimento del progetto. 3. Qualora, a seguito dei controlli, saranno accertati errori e/o inadempimenti sanabili, al soggetto attuatore sara' richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticita' riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal Ministero. Laddove il soggetto attuatore non provveda nei tempi stabiliti, sara' facolta' del Ministero procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonche' adottare provvedimenti alternativi, che, nei casi piu' gravi, potranno comportare anche la revoca del finanziamento. 4. Le risorse residue a seguito dei casi di revoca e di eventuale rinuncia potranno essere riallocate nell'ambito della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non finanziati di cui all'art. 10, mediante scorrimento nel rispetto dei punteggi ottenuti, cosi' da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria del presente avviso. 5. Il Ministero si riserva la facolta' di adottare il provvedimento di sospensione cautelativa del finanziamento qualora nei confronti del soggetto attuatore emergano gravi indizi di irregolarita', ovvero nell'ipotesi di non completa/ritardata alimentazione del sistema informativo. Il provvedimento di sospensione ha efficacia fino al completo accertamento della sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarita', ovvero sino alla regolare e completa alimentazione del sistema informativo. Nell'ipotesi in cui l'irregolarita' sia accertata, il Ministero procede alla revoca del finanziamento, sulla base di quanto indicato ai commi precedenti. 6. Il Ministero provvede ai recuperi delle somme dovute, a seguito dell'adozione di uno degli atti di cui ai commi precedenti, agendo preventivamente sul soggetto inadempiente cui e' imputabile il provvedimento sanzionatorio, ed in via residuale, ovvero nell'ipotesi di incapienza, nei confronti del soggetto proponente; il recupero avverra', anche operando, ove possibile, mediante compensazioni a valere su altri trasferimenti/contributi del Ministero (FOE, FFO o progettuali) riconosciuti al proponente e/o ai co-proponenti. Medesima modalita' viene adottata nel caso di recupero dell'anticipo nell'ipotesi di non sana gestione dello stesso.