Art. 19 
 
                         Potere sostitutivo 
 
  1. Fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18  del
presente  avviso,  il  mancato  rispetto  degli  obblighi  e  impegni
finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella  mancata
adozione  di  atti  e   provvedimenti   necessari   all'avvio   degli
interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione
degli stessi, comportera' il ricorso da parte del soggetto competente
ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, come modificato dalla  legge  di  conversione  29
luglio 2021, n. 108.