Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione della domanda 1. I soggetti proponenti, ammessi alla presentazione della proposta progettuale oggetto del presente avviso, sono gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, le universita' e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque denominate (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), che siano stati altresi' individuati nel PNIR quali capofila di IR. 2. Per ciascuna proposta progettuale, il soggetto proponente puo' partecipare da solo o, in compagine, con uno o piu' soggetti co-proponenti. In quest'ultimo caso, tutti i soggetti partecipanti alla compagine dovranno stipulare un accordo ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Accordi fra pubbliche amministrazioni», al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire i ruoli e le responsabilita' di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. 3. In particolare, l'accordo di cui al precedente comma 2 dovra' indicare almeno: a. la responsabilita' nei confronti del Ministero del soggetto proponente, in ordine al coordinamento delle attivita' progettuali e all'attuazione del progetto, nonche' a tutte le responsabilita' finanziarie a questo connesse; b. la ripartizione delle attivita' e delle responsabilita' tra il proponente ed il/i co-proponente/i relativamente alla realizzazione del progetto; c. la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i; d. le eventuali azioni di rivalsa del proponente nei confronti del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dal presente avviso e/o dal disciplinare; e. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a gestire l'infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilita' economico-finanziaria indipendentemente dal mercato, anche dopo la conclusione del progetto, per almeno dieci anni decorrenti dal pagamento finale al soggetto attuatore e a non dismettere i singoli beni prima che abbiano completato il normale ciclo di ammortamento, senza una preventiva autorizzazione del Ministero, assicurando la stabilita' del progetto entro i limiti di cui alla normativa eurounionale; f. le modalita' ed i tempi necessari al trasferimento dal soggetto proponente al/i co-proponente/i delle risorse erogate dal Ministero; g. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a garantire il rispetto della soglia massima del 20% della eventuale attivita' economica svolta (ai sensi del punto 20 della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione) e, al tal fine, l'impegno a tenere una contabilita' separata relativamente alle attivita' economiche e non economiche e con le modalita' indicate al successivo art. 11; h. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, di osservare gli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2013); i. la delega al proponente, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, a sottoscrivere per loro conto, a corredo della domanda, la presa d'atto (allegato C) relativa agli obblighi di cui alla precedente lettera h). 4. L'accordo di cui al precedente comma 2 dovra', inoltre, prevedere le responsabilita' finanziarie di ciascun membro della compagine nei casi di inadempimento relativo alle attivita' di progetto, in relazione alle quote di attivita' spettanti. 5. Nei casi previsti dai commi che precedono, il soggetto proponente dovra' essere autorizzato nell'accordo dal/i soggetto/i co-proponente/i a: a. rappresentare la compagine nei rapporti con il Ministero; b. presentare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso; c. sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione del rapporto concessorio; d. presentare una relazione tecnica bimestrale sull'andamento delle attivita' di progetto e una relazione tecnica di fine progetto; e. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo. 6. L'accordo di cui al precedente comma 2 deve essere firmato dai legali rappresentanti del soggetto proponente e del/i co-proponente/i, o da procuratore munito di procura speciale. 7. L'accordo di cui al precedente comma 2 deve avere una durata temporale pari ad almeno dieci anni. 8. I soggetti proponenti e co-proponenti devono essere in possesso: a) della capacita' operativa e amministrativa, al fine di assicurare la realizzazione del progetto nelle modalita' e termini previsti; b) dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046; c) dei requisiti minimi e delle relative misure atte a garantire quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione.