Art. 4 
 
                 Soggetti ammessi alla presentazione 
                            della domanda 
 
  1. I soggetti proponenti, ammessi alla presentazione della proposta
progettuale oggetto del presente avviso, sono gli  enti  pubblici  di
ricerca di cui all'art. 1 del decreto  legislativo  n.  218/2016,  le
universita' e le istituzioni universitarie italiane statali, comunque
denominate  (ivi  comprese  le  scuole   superiori   ad   ordinamento
speciale), che  siano  stati  altresi'  individuati  nel  PNIR  quali
capofila di IR. 
  2. Per ciascuna proposta progettuale, il soggetto  proponente  puo'
partecipare da  solo  o,  in  compagine,  con  uno  o  piu'  soggetti
co-proponenti. In quest'ultimo caso, tutti  i  soggetti  partecipanti
alla compagine dovranno stipulare un accordo  ex  art.  15,  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante «Accordi fra pubbliche amministrazioni»,
al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico
e di definire i  ruoli  e  le  responsabilita'  di  ciascun  soggetto
partecipante nella realizzazione del progetto. 
  3. In particolare, l'accordo di cui al precedente  comma  2  dovra'
indicare almeno: 
    a. la responsabilita' nei confronti del  Ministero  del  soggetto
proponente, in ordine al coordinamento delle attivita' progettuali  e
all'attuazione del  progetto,  nonche'  a  tutte  le  responsabilita'
finanziarie a questo connesse; 
    b. la ripartizione delle attivita' e delle responsabilita' tra il
proponente ed il/i co-proponente/i relativamente  alla  realizzazione
del progetto; 
    c. la  ripartizione  finanziaria  e  la  descrizione  dei  flussi
finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i; 
    d. le eventuali azioni di rivalsa del  proponente  nei  confronti
del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli  obblighi
previsti  nel  medesimo  accordo  o  dal  presente  avviso  e/o   dal
disciplinare; 
    e. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a
gestire l'infrastruttura di ricerca, garantendone  la  sostenibilita'
economico-finanziaria indipendentemente dal mercato,  anche  dopo  la
conclusione del  progetto,  per  almeno  dieci  anni  decorrenti  dal
pagamento finale al soggetto attuatore e a non dismettere  i  singoli
beni prima che abbiano completato il normale ciclo  di  ammortamento,
senza una preventiva autorizzazione  del  Ministero,  assicurando  la
stabilita'  del  progetto  entro  i  limiti  di  cui  alla  normativa
eurounionale; 
    f. le  modalita'  ed  i  tempi  necessari  al  trasferimento  dal
soggetto proponente al/i co-proponente/i delle  risorse  erogate  dal
Ministero; 
    g. l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a
garantire il rispetto della soglia massima del  20%  della  eventuale
attivita' economica svolta (ai sensi del punto 20 della comunicazione
2014/C 198/01 della Commissione) e, al tal fine, l'impegno  a  tenere
una contabilita' separata relativamente alle attivita'  economiche  e
non economiche e con le modalita' indicate al successivo art. 11; 
    h. l'impegno, da parte di tutti i partecipanti alla compagine, di
osservare gli  obblighi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013,  n.  62  «Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2013); 
    i. la delega al proponente, da parte di tutti i partecipanti alla
compagine, a sottoscrivere per loro conto, a corredo  della  domanda,
la presa d'atto (allegato C)  relativa  agli  obblighi  di  cui  alla
precedente lettera h). 
  4.  L'accordo  di  cui  al  precedente  comma  2  dovra',  inoltre,
prevedere le responsabilita'  finanziarie  di  ciascun  membro  della
compagine nei  casi  di  inadempimento  relativo  alle  attivita'  di
progetto, in relazione alle quote di attivita' spettanti. 
  5.  Nei  casi  previsti  dai  commi  che  precedono,  il   soggetto
proponente dovra' essere autorizzato  nell'accordo  dal/i  soggetto/i
co-proponente/i a: 
    a. rappresentare la compagine nei rapporti con il Ministero; 
    b. presentare, ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  e  del
mantenimento delle stesse, in nome e per conto del/i co-proponente/i,
il progetto e le eventuali variazioni dello stesso; 
    c. sottoscrivere, in nome e per conto del/i  co-proponente/i,  la
domanda, gli allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale,  il
disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal
Ministero, contenente le  regole  e  le  modalita'  per  la  corretta
gestione del rapporto concessorio; 
    d. presentare una  relazione  tecnica  bimestrale  sull'andamento
delle attivita' di progetto e una relazione tecnica di fine progetto; 
    e. presentare, in nome e  per  conto  del/i  co-proponente/i,  le
domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera  compagine
e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di  loro
spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo. 
  6. L'accordo di cui al precedente comma 2 deve essere  firmato  dai
legali   rappresentanti   del    soggetto    proponente    e    del/i
co-proponente/i, o da procuratore munito di procura speciale. 
  7. L'accordo di cui al precedente comma 2  deve  avere  una  durata
temporale pari ad almeno dieci anni. 
  8. I soggetti proponenti e co-proponenti devono essere in possesso: 
    a)  della  capacita'  operativa  e  amministrativa,  al  fine  di
assicurare la realizzazione del progetto nelle  modalita'  e  termini
previsti; 
    b) dei  requisiti  minimi  tali  da  garantire  il  rispetto  del
regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046; 
    c) dei requisiti minimi e delle relative misure atte a  garantire
quanto previsto  dall'art.  22  del  regolamento  (UE)  2021/241,  in
materia di prevenzione  di  sana  gestione  finanziaria,  assenza  di
conflitti di interessi, di frodi e corruzione.