Art. 6 Condizioni di ricevibilita' e criteri di ammissibilita' 1. Le domande recanti proposte progettuali devono rispettare le seguenti condizioni di ricevibilita': completezza della documentazione presentata e rispetto dei termini e delle modalita' di ricezione, previste dal successivo art. 9. 2. Le domande recanti proposte progettuali devono, inoltre, rispettare i seguenti criteri di ammissibilita': a. rispetto al soggetto ammesso alla presentazione della proposta progettuale - tenuto conto che il PNIR indica, per ciascuna IR, l'area ESFRI di riferimento ed il capofila - si specifica quanto segue: in relazione alle tipologie di intervento di cui all'art. 5, comma 3, punti i) e ii), e' ammessa la presentazione di una sola proposta progettuale per ciascuna infrastruttura di ricerca. Il soggetto proponente, che presenta la proposta progettuale per ciascuna IR, e' il capofila individuato nel PNIR; in relazione alla tipologia di intervento di cui all'art. 5, comma 3, punto iii), sia il soggetto proponente, che i co-proponenti per le modalita' di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 4, comma 2, e'/sono individuato/i tra i capofila delle IR, come indicati nel PNIR. Si precisa che - ferma restando la possibilita' di presentazione della proposta secondo quanto previsto dal capoverso precedente - con riguardo a tale tipologia di intervento, una IR, per il tramite del suo capofila individuato nel PNIR puo' partecipare come soggetto proponente o co-proponente, ad una sola proposta progettuale; nel caso in cui il capofila della IR individuato nel PNIR non sia un ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016, o una universita', una istituzione universitaria italiana statale, comunque denominata (ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale), le proposte progettuali relative a tale IR potranno essere presentate esclusivamente da uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 1, previo assenso del capofila della IR individuato nel PNIR; b. conformita' della documentazione richiesta dall'avviso; c. completezza e conformita' delle autodichiarazioni rese in merito ai seguenti punti: coerenza dei risultati attesi e delle tempistiche di realizzazione; pertinenza rispetto alle finalita' di cui all'art. 2; proporzionalita' del valore economico con gli obiettivi; rispetto di tutte le norme eurounionali e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunita', tutela dei diversamente abili; rispetto della tempistica di realizzazione delle attivita' progettuali: il cronoprogramma deve prevedere l'individuazione dei soggetti realizzatori da parte del soggetto proponente e co-proponenti se presenti, entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonche' di tutte le altre norme di settore applicabili; il cronoprogramma (di spesa e procedurale) deve evidenziare il completamento dell'intervento oggetto della proposta progettuale, entro e non oltre il 31 dicembre 2025; rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione; rispetto del principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241; rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH); conformita' agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita' progettuali, di: i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attivita' in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti puo' causare danni all'ambiente ed il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del PNRR; rispetto del principio del sostegno al superamento del divario territoriale; rispetto delle condizioni per il mantenimento del regime di «non aiuto» ai sensi della comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea; rispetto delle condizioni che escludano l'applicazione della normativa inerente ai progetti generatori di entrate nette, sia durante l'esecuzione del progetto che dopo il loro completamento. 3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ricevibilita' della proposta progettuale; il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporta la non ammissibilita' della proposta progettuale.