Art. 6 
 
                     Condizioni di ricevibilita' 
                     e criteri di ammissibilita' 
 
  1. Le domande recanti proposte  progettuali  devono  rispettare  le
seguenti   condizioni    di    ricevibilita':    completezza    della
documentazione presentata e rispetto dei termini e delle modalita' di
ricezione, previste dal successivo art. 9. 
  2.  Le  domande  recanti  proposte  progettuali  devono,   inoltre,
rispettare i seguenti criteri di ammissibilita': 
    a. rispetto al soggetto ammesso alla presentazione della proposta
progettuale - tenuto conto che  il  PNIR  indica,  per  ciascuna  IR,
l'area ESFRI di riferimento ed il  capofila  -  si  specifica  quanto
segue: 
      in relazione alle tipologie di intervento di  cui  all'art.  5,
comma 3, punti i) e ii), e' ammessa  la  presentazione  di  una  sola
proposta progettuale  per  ciascuna  infrastruttura  di  ricerca.  Il
soggetto  proponente,  che  presenta  la  proposta  progettuale   per
ciascuna IR, e' il capofila individuato nel PNIR; 
      in relazione alla tipologia di intervento di  cui  all'art.  5,
comma 3, punto iii), sia il soggetto proponente, che i  co-proponenti
per le modalita' di partecipazione «in compagine» di cui all'art.  4,
comma 2, e'/sono individuato/i tra i capofila delle IR, come indicati
nel PNIR.  Si  precisa  che  -  ferma  restando  la  possibilita'  di
presentazione della proposta secondo quanto  previsto  dal  capoverso
precedente - con riguardo a tale tipologia di intervento, una IR, per
il tramite del suo capofila individuato  nel  PNIR  puo'  partecipare
come soggetto  proponente  o  co-proponente,  ad  una  sola  proposta
progettuale; 
      nel caso in cui il capofila della IR individuato nel  PNIR  non
sia un ente pubblico di ricerca compreso fra quelli di cui all'art. 1
del  decreto  legislativo  n.  218/2016,  o  una   universita',   una
istituzione universitaria italiana statale, comunque denominata  (ivi
comprese le scuole superiori ad ordinamento  speciale),  le  proposte
progettuali  relative  a   tale   IR   potranno   essere   presentate
esclusivamente da uno dei soggetti  proponenti  di  cui  all'art.  4,
comma 1, previo assenso del capofila della IR individuato nel PNIR; 
    b. conformita' della documentazione richiesta dall'avviso; 
    c. completezza e  conformita'  delle  autodichiarazioni  rese  in
merito ai seguenti punti: 
      coerenza  dei  risultati  attesi   e   delle   tempistiche   di
realizzazione; 
      pertinenza rispetto alle finalita' di cui all'art. 2; 
      proporzionalita' del valore economico con gli obiettivi; 
      rispetto di tutte le norme eurounionali e nazionali applicabili
in materia di trasparenza e contrattualistica  pubblica,  uguaglianza
di genere e pari opportunita', tutela dei diversamente abili; 
      rispetto della  tempistica  di  realizzazione  delle  attivita'
progettuali: 
        il  cronoprogramma  deve   prevedere   l'individuazione   dei
soggetti  realizzatori   da   parte   del   soggetto   proponente   e
co-proponenti se presenti, entro il 31 dicembre 2023,  ai  sensi  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, nonche'  di  tutte  le  altre  norme  di  settore
applicabili; 
        il cronoprogramma (di spesa e procedurale)  deve  evidenziare
il completamento dell'intervento oggetto della proposta  progettuale,
entro e non oltre il 31 dicembre 2025; 
      rispetto del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046  e
dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione
di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di  interessi,  di
frodi e corruzione; 
      rispetto  del  principio   di   addizionalita'   del   sostegno
dell'Unione  europea  previsto  dall'art.  9  del  regolamento   (UE)
2021/241; 
      assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9  del
regolamento (UE) 2021/241; 
      rispetto del principio di non arrecare un  danno  significativo
agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento  (UE)
2020/852 (DNSH); 
      conformita' agli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione  del
principio «non arrecare un danno significativo» (comunicazione  della
Commissione  europea  2021/C58/01)   ed   assenza,   nella   proposta
progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita'  progettuali,
di: 
        i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso
a valle; 
        ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote  di
emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni  di
gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento; 
        iii)  attivita'  connesse   alle   discariche   di   rifiuti,
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
        iv) attivita' in cui  lo  smaltimento  a  lungo  termine  dei
rifiuti  puo'  causare  danni  all'ambiente  ed   il   requisito   di
conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; 
      sostegno della partecipazione di  donne  e  giovani,  anche  in
coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito in legge  29  luglio  2021,  n.  108,  relativamente  alla
gestione del PNRR; 
      rispetto del principio del sostegno al superamento del  divario
territoriale; 
      rispetto delle condizioni per il  mantenimento  del  regime  di
«non aiuto» ai sensi  della  comunicazione  UE  2014/C  198/01  della
Commissione europea; 
      rispetto delle condizioni che  escludano  l'applicazione  della
normativa inerente ai  progetti  generatori  di  entrate  nette,  sia
durante l'esecuzione del progetto che dopo il loro completamento. 
  3. Il mancato rispetto delle condizioni  di  cui  al  comma  1  del
presente  articolo  comporta  la  non  ricevibilita'  della  proposta
progettuale; il mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  2
del presente articolo comporta la non ammissibilita'  della  proposta
progettuale.