Art. 8 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili sono quelle: a. effettivamente sostenute dal soggetto attuatore nel periodo di ammissibilita' della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; b. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; c. contabilizzate separatamente, in conformita' alle disposizioni di legge e ai principi contabili; d. coerenti con le finalita' dell'avviso; e. riconducibili alle tipologie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I costi ammissibili, per i progetti di cui al presente avviso, sono: a. costi di personale dedicato all'infrastruttura (nella misura massima del 20% dei costi ammessi a finanziamento); b. strumentazione scientifica e impianti tecnologici strettamente correlati o indispensabili per il corretto funzionamento, rispondenti alle linee guida DNSH, licenze software e brevetti direttamente collegati; c. open access virtuale o meno, Trans national access, implementazione di metodologie per la gestione dei dati della IR secondo i principi FAIR; d. impianti, inclusa edilizia ed opere edili rispondenti alle linee guida DNSH; e. costi generali (nella misura massima forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili a finanziamento in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156); f. attivita' di formazione e di ricerca in-house, tra i quali borse di dottorato anche in collaborazione con soggetti privati o con la pubblica amministrazione, executive education ed apprendistato avanzato. 3. Per quanto attiene ai costi di cui al comma 2, punto a), del presente articolo, deve essere obbligatoriamente prevista, nell'ambito di ciascuna proposta progettuale, l'assunzione da parte del soggetto proponente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di un «Manager dell'infrastruttura». 4. Per quanto attiene ai costi di cui al comma 2, punto a), del presente articolo, i costi sono relativi a nuove assunzioni di personale destinate all'intervento finanziato, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da parte del soggetto proponente e/o degli eventuali co-proponenti. Tali spese sono ammesse, nei limiti di cui al gia' citato comma 2, punto a), del presente articolo, in ragione della necessita', essenziale per il buon esito delle iniziative progettuali, di personale con rilevante qualificazione professionale, data la particolarita' scientifica delle infrastrutture di ricerca; l'importo e' da intendersi riferito all'intera durata del progetto. 5. I costi relativi alle spese di cui al comma 2, punto a) del presente articolo sono rendicontati secondo i valori delle unita' di costo standard approvate dalla Commissione europea e adottate con decreto interministeriale MIUR-MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018 in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53, comma 3, lettera c) del regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156. E' ammessa la rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard. 6. Nella determinazione dei costi ritenuti ammissibili, si tiene anche conto degli oneri per imballo, installazione, verifica di conformita'/certificato di regolare esecuzione, spese di immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento, purche' relativi ad operazioni essenziali all'implementazione dei progetti ed esplicitamente stimati e indicati nei documenti di spesa del bene acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione. 7. Sono, comunque, esclusi dall'ammissibilita' della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonche' le spese occorrenti per le procedure di gara. 8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non e' incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR. 9. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e' un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purche' direttamente afferente all'intervento finanziato. 10. Le spese ammissibili decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo. Cionondimeno e' facolta' dei proponenti, assumendone interamente il correlato rischio, iniziare le procedure di affidamento in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, previa acquisizione del CUP. L'amministrazione riconoscera' le spese solo sulla base del decreto di concessione del finanziamento e del relativo atto d'obbligo e, comunque, all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 13 del presente avviso. 11. Non sono ammissibili le spese gia' finanziate da altri programmi dell'Unione o con risorse da bilancio statale, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241. 12. Non sono ammissibili le spese che non rispettino la normativa eurounionale e nazionale in materia di affidamenti di servizi, di forniture e di lavori pubblici, nonche' la normativa nazionale in tema di reclutamento del personale e conferimento di incarichi professionali da parte di amministrazioni pubbliche, di cui al decreto-legge n. 80/2021, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.