Art. 8 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese ammissibili sono quelle: 
    a. effettivamente sostenute dal soggetto attuatore nel periodo di
ammissibilita'  della  spesa  comprovate  da  fatture  quietanzate  o
giustificate  da  documenti  contabili   aventi   valore   probatorio
equivalente; 
    b. tracciabili, ovvero verificabili  attraverso  una  corretta  e
completa tenuta della documentazione; 
    c. contabilizzate separatamente, in conformita' alle disposizioni
di legge e ai principi contabili; 
    d. coerenti con le finalita' dell'avviso; 
    e. riconducibili alle tipologie di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  2. I costi ammissibili, per i progetti di cui al  presente  avviso,
sono: 
    a. costi di personale dedicato all'infrastruttura  (nella  misura
massima del 20% dei costi ammessi a finanziamento); 
    b. strumentazione scientifica e impianti tecnologici strettamente
correlati o indispensabili per il corretto funzionamento, rispondenti
alle linee guida  DNSH,  licenze  software  e  brevetti  direttamente
collegati; 
    c.  open  access  virtuale  o  meno,   Trans   national   access,
implementazione di metodologie per la  gestione  dei  dati  della  IR
secondo i principi FAIR; 
    d. impianti, inclusa edilizia ed  opere  edili  rispondenti  alle
linee guida DNSH; 
    e. costi generali (nella misura massima forfettaria  del  7%  dei
costi diretti ammissibili a finanziamento in base a quanto  stabilito
dall'art. 54, comma 1, lettera a)  del  regolamento  (UE)  2021/1060,
come richiamato dall'art. 10, comma 4 del decreto-legge 10  settembre
2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre  2021,
n. 156); 
    f. attivita' di formazione e di ricerca  in-house,  tra  i  quali
borse di dottorato anche in collaborazione con soggetti privati o con
la pubblica amministrazione,  executive  education  ed  apprendistato
avanzato. 
  3. Per quanto attiene ai costi di cui al comma  2,  punto  a),  del
presente   articolo,   deve   essere   obbligatoriamente    prevista,
nell'ambito di ciascuna proposta progettuale, l'assunzione  da  parte
del soggetto proponente, con contratto di lavoro subordinato a  tempo
determinato, di un «Manager dell'infrastruttura». 
  4. Per quanto attiene ai costi di cui al comma  2,  punto  a),  del
presente articolo, i  costi  sono  relativi  a  nuove  assunzioni  di
personale  destinate  all'intervento  finanziato,  con  contratto  di
lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  da  parte  del   soggetto
proponente  e/o  degli  eventuali  co-proponenti.  Tali  spese   sono
ammesse, nei limiti di cui al gia' citato  comma  2,  punto  a),  del
presente articolo, in ragione della  necessita',  essenziale  per  il
buon esito delle iniziative progettuali, di personale  con  rilevante
qualificazione  professionale,  data  la  particolarita'  scientifica
delle infrastrutture di ricerca; l'importo e' da intendersi  riferito
all'intera durata del progetto. 
  5. I costi relativi alle spese di cui al  comma  2,  punto  a)  del
presente articolo sono rendicontati secondo i valori delle unita'  di
costo standard approvate dalla Commissione  europea  e  adottate  con
decreto interministeriale MIUR-MISE prot. n. 116 del 24 gennaio  2018
in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53, comma  3,  lettera  c)
del regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4
del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,   convertito   con
modificazioni in legge  9  novembre  2021,  n.  156.  E'  ammessa  la
rendicontazione del costo reale esclusivamente nel caso in cui per la
particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo  valore
standard. 
  6. Nella determinazione dei costi ritenuti  ammissibili,  si  tiene
anche conto degli  oneri  per  imballo,  installazione,  verifica  di
conformita'/certificato   di   regolare    esecuzione,    spese    di
immatricolazione, dazi, spese di sdoganamento,  purche'  relativi  ad
operazioni   essenziali   all'implementazione   dei    progetti    ed
esplicitamente stimati e indicati nei documenti  di  spesa  del  bene
acquistato. I costi si intendono franco sede di destinazione. 
  7. Sono, comunque,  esclusi  dall'ammissibilita'  della  spesa  gli
oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi
di natura debitoria e interessi di mora  relativi  al  pagamento  del
bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese  per  contenziosi,
ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonche' le spese occorrenti per
le procedure di gara. 
  8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo
se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento. Tale  importo  dovra'  tuttavia  essere  puntualmente
tracciato per ogni progetto nei sistemi  informatici  gestionali,  in
quanto non e' incluso nell'ambito della stima dei  costi  progettuali
ai fini del PNRR. 
  9. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) non e'  un
costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale
e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite  in  cui  non
sia recuperabile  e  purche'  direttamente  afferente  all'intervento
finanziato. 
  10. Le spese ammissibili decorrono  dalla  data  di  sottoscrizione
dell'atto  d'obbligo.  Cionondimeno  e'  facolta'   dei   proponenti,
assumendone interamente il correlato rischio, iniziare  le  procedure
di affidamento in data successiva al termine ultimo di  presentazione
della  domanda  di  partecipazione,  previa  acquisizione  del   CUP.
L'amministrazione riconoscera' le spese solo sulla base  del  decreto
di concessione del finanziamento e del  relativo  atto  d'obbligo  e,
comunque, all'esito positivo dei controlli di  cui  all'art.  13  del
presente avviso. 
  11.  Non  sono  ammissibili  le  spese  gia'  finanziate  da  altri
programmi dell'Unione o con risorse da  bilancio  statale,  ai  sensi
dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241. 
  12. Non sono ammissibili le spese che non rispettino  la  normativa
eurounionale e nazionale in materia di  affidamenti  di  servizi,  di
forniture e di lavori pubblici, nonche'  la  normativa  nazionale  in
tema di  reclutamento  del  personale  e  conferimento  di  incarichi
professionali da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,  di  cui  al
decreto-legge n. 80/2021, come  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113.