IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2019, relativo a «Modalita' operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varieta' vegetali nei Registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varieta' in corso d'iscrizione»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 8, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, sono stabilite le modalita' inerenti la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta'; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri; Visto l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo medesimo continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, che identifica tra le attivita' di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale; Considerata la necessita' di definire le disposizioni applicative inerenti le condizioni e le modalita' operative per la presentazione delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' in applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20; Sentito il parere del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante Sezione sementi nella seduta del 5 ottobre 2021; Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 12 ottobre 2021; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto, in applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, stabilisce le disposizioni applicative inerenti le modalita' operative per la presentazione e la gestione delle domande di iscrizione di varieta' di specie agrarie ed ortive nei Registri nazionali di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo.