IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.   445,   recante   «Disposizioni   legislative   in   materia   di
documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2019, relativo a  «Modalita'
operative inerenti  la  procedura  informatica  per  l'iscrizione  di
varieta' vegetali nei Registri nazionali di specie agrarie ed  ortive
e per la richiesta  di  autorizzazione  alla  commercializzazione  di
sementi di varieta' in corso d'iscrizione»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con  il  quale  e'  istituito  il
«Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 30  giugno  2016,  n.
17713,  che  attribuisce  al  Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi  per
i settori inerenti alle sementi, i materiali di moltiplicazione della
vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle  ortive  e
delle ornamentali, i fertilizzanti,  i  prodotti  fitosanitari  e  le
barriere fitosanitarie; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132» e successive modifiche; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  con  il
quale sono stati individuati gli uffici di livello  dirigenziale  non
generale nell'ambito delle direzioni  generali  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 8, comma  2,  che
dispone  che  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  medesimo,  sono
stabilite le modalita' inerenti la  presentazione  delle  domande  di
iscrizione nei Registri nazionali delle varieta'; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20,  che  identifica  le  competenze  del  Servizio  fitosanitario
centrale,    tra    cui    il    coordinamento    delle     attivita'
tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione
delle   direttive   dell'Unione   in   materia   di   produzione    e
commercializzazione dei prodotti sementieri; 
  Visto l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio  2021,
n. 20, che dispone che fino all'adozione dei provvedimenti  attuativi
previsti  dal  decreto  legislativo  medesimo  continuano  a  trovare
applicazione  le   disposizioni   attuative   previgenti,   ove   non
incompatibili; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in  particolare  l'art.
3, che identifica tra le attivita'  di  protezione  delle  piante  lo
sviluppo   di   sistemi   di   certificazione   dei   materiali    di
moltiplicazione e l'art. 5 che identifica le competenze del  Servizio
fitosanitario centrale; 
  Considerata la necessita' di definire le  disposizioni  applicative
inerenti le condizioni e le modalita' operative per la  presentazione
delle domande di iscrizione nei Registri nazionali delle varieta'  in
applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 20; 
  Sentito il parere del Gruppo di  lavoro  per  la  protezione  delle
piante Sezione sementi nella seduta del 5 ottobre 2021; 
  Acquisito il parere del Comitato fitosanitario  nazionale,  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.  19,  espresso
nella seduta del 12 ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
                             e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in applicazione dell'art. 8, comma  2,  del
decreto  legislativo  2  febbraio  2021,   n.   20,   stabilisce   le
disposizioni applicative  inerenti  le  modalita'  operative  per  la
presentazione e la gestione delle domande di iscrizione  di  varieta'
di specie agrarie ed ortive nei Registri nazionali di cui all'art.  7
del decreto legislativo medesimo.