Art. 3 Contenuto della domanda d'iscrizione 1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la varieta' agraria od ortiva di cui si chiede l'iscrizione; b) denominazione della varieta' indicando se tale denominazione proposta e' definitiva o provvisoria, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/384/CE della Commissione, del 3 marzo 2021; c) dichiarazione circa l'esecuzione dell'eventuale ciclo di prova di campo a cura del costitutore o sotto sua responsabilita', sotto sorveglianza ufficiale del Ministero o dell'organismo da questo delegato; d) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa varieta', di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro dell'Unione europea o per il rilascio di una privativa nazionale o comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile; e) indicazione del soggetto costitutore o del suo avente causa, quando diverso dal costitutore, dell'eventuale rappresentante designato con sede in Italia e del soggetto responsabile della conservazione in purezza; f) azienda dove la varieta' e' mantenuta in purezza; g) metodo applicato per la conservazione in purezza della varieta'; h) aziende dove vengono effettuate le prove varietali di campo a cura del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al Registro nazionale con un ciclo di prova sotto sorveglianza ufficiale; i) metodo di ottenimento della varieta' e origine della stessa. In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta di una varieta' geneticamente modificata e se e' destinata a essere impiegata come alimento geneticamente modificato; j) indicazione di attributi e informazioni, in conformita' ai protocolli di prova nazionali, inclusi eventuali caratteri speciali e ogni altra informazione complementare per la determinazione dei caratteri distintivi della varieta', areale o areali particolarmente adatti alla coltivazione della varieta' e relativa epoca di semina; k) indicazione dell'epoca di semina idonea all'effettuazione delle prove; l) indicazioni relative ad eventuali usi speciali da considerare nella valutazione del valore di coltivazione ed uso (VCU). 2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata dai seguenti documenti: a) designazione di un rappresentante del costitutore o dell'avente causa, con sede legale in Italia, obbligatoria nel caso in cui il costitutore o l'avente causa abbia residenza in uno Stato estero; b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla varieta', nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di ibridi e varieta' sintetiche, quando non appartenenti al costitutore; d) autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al pagamento dell'imposta di bollo dovuta. 3. La riproduzione fotografica della pianta e di parti di pianta che servano all'identificazione della varieta' e ogni altra informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, con particolare riferimento alla scheda descrittiva della varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie. 4. Se la documentazione, di cui al comma 2, e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con opportuna traduzione in lingua italiana. 5. Nel portale protezione delle piante all'indirizzo https://www.protezionedellepiante.it/sementi/ e' pubblicato e reso disponibile il manuale contenente le istruzioni operative della procedura telematica di cui al presente provvedimento.