Art. 3 
 
                Contenuto della domanda d'iscrizione 
 
  1. La domanda d'iscrizione di cui all'art. 2, deve contenere almeno
le seguenti informazioni: 
    a) tipo di registro e specie botanica cui appartiene la  varieta'
agraria od ortiva di cui si chiede l'iscrizione; 
    b) denominazione della varieta' indicando se  tale  denominazione
proposta e' definitiva o provvisoria, ai  sensi  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/384/CE della Commissione, del 3 marzo 2021; 
    c) dichiarazione circa l'esecuzione dell'eventuale ciclo di prova
di campo a cura del costitutore o sotto  sua  responsabilita',  sotto
sorveglianza ufficiale  del  Ministero  o  dell'organismo  da  questo
delegato; 
    d) dichiarazione circa la presentazione, per la stessa  varieta',
di una domanda per l'iscrizione nel Registro di un altro Stato membro
dell'Unione europea o per il rilascio di una  privativa  nazionale  o
comunitaria, indicando l'esito di tale domanda se disponibile; 
    e) indicazione del soggetto costitutore o del suo  avente  causa,
quando  diverso  dal   costitutore,   dell'eventuale   rappresentante
designato con sede  in  Italia  e  del  soggetto  responsabile  della
conservazione in purezza; 
    f) azienda dove la varieta' e' mantenuta in purezza; 
    g)  metodo  applicato  per  la  conservazione  in  purezza  della
varieta'; 
    h) aziende dove vengono effettuate le prove varietali di campo  a
cura del costitutore, qualora sia richiesta l'iscrizione al  Registro
nazionale con un ciclo di prova sotto sorveglianza ufficiale; 
    i) metodo di ottenimento della varieta' e origine  della  stessa.
In particolare, l'utente qualificato deve dichiarare se si tratta  di
una varieta' geneticamente modificata e  se  e'  destinata  a  essere
impiegata come alimento geneticamente modificato; 
    j) indicazione di attributi e  informazioni,  in  conformita'  ai
protocolli di prova nazionali, inclusi eventuali caratteri speciali e
ogni altra  informazione  complementare  per  la  determinazione  dei
caratteri distintivi della varieta', areale o areali  particolarmente
adatti alla coltivazione della varieta' e relativa epoca di semina; 
    k) indicazione  dell'epoca  di  semina  idonea  all'effettuazione
delle prove; 
    l) indicazioni relative ad eventuali usi speciali da  considerare
nella valutazione del valore di coltivazione ed uso (VCU). 
  2. La  domanda  di  cui  al  comma  1  e'  corredata  dai  seguenti
documenti: 
    a)  designazione  di  un   rappresentante   del   costitutore   o
dell'avente causa, con sede legale in Italia, obbligatoria  nel  caso
in cui il costitutore o l'avente causa abbia residenza in  uno  Stato
estero; 
    b) documentazione attestante i diritti acquisiti sulla  varieta',
nel caso in cui la domanda sia presentata da un avente causa; 
    c) autorizzazione all'uso di linee parentali, nel caso di  ibridi
e varieta' sintetiche, quando non appartenenti al costitutore; 
    d) autocertificazione, ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in  ordine  al
pagamento dell'imposta di bollo dovuta. 
  3. La riproduzione fotografica della pianta e di  parti  di  pianta
che  servano  all'identificazione  della  varieta'   e   ogni   altra
informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della
domanda, con particolare riferimento alla  scheda  descrittiva  della
varieta', sono raccomandate, ma non obbligatorie. 
  4. Se la documentazione, di cui al comma 2, e'  redatta  in  lingua
straniera dovra' essere integrata con opportuna traduzione in  lingua
italiana. 
  5.   Nel   portale   protezione    delle    piante    all'indirizzo
https://www.protezionedellepiante.it/sementi/ e'  pubblicato  e  reso
disponibile il  manuale  contenente  le  istruzioni  operative  della
procedura telematica di cui al presente provvedimento.