Art. 4 Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove ufficiali di campo 1. Il richiedente l'iscrizione, al fine dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, per ciascun ciclo di prova ufficiale ed entro i termini di cui all'allegato I, colonna E, fa pervenire al Ministero, o all'ente da questo individuato, i campioni di semente necessari all'esecuzione delle prove ufficiali di campo. 2. Nel caso delle specie agrarie barbabietola da foraggio, tabacco, cartamo e cotone, il richiedente l'iscrizione, per ciascun ciclo di prova ufficiale, invia al Ministero o all'ente da questo individuato, entro i termini previsti dall'allegato I, colonna E, i campioni di semente nei quantitativi indicati nell'allegato II parte integrante del presente decreto. 3. Il Ministero o l'ente da questo individuato notifica al richiedente, tramite la procedura informatizzata, il ricevimento dei campioni di semente e la conformita' degli stessi alle prescrizioni tecniche previste nei termini indicati all'allegato I, rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento.