Art. 4 
 
Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione  delle
                      prove ufficiali di campo 
 
  1. Il  richiedente  l'iscrizione,  al  fine  dell'accertamento  dei
requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio  2021,
n. 20, per ciascun ciclo di prova ufficiale ed entro i termini di cui
all'allegato I, colonna E, fa pervenire al Ministero, o  all'ente  da
questo individuato, i campioni di  semente  necessari  all'esecuzione
delle prove ufficiali di campo. 
  2. Nel caso delle specie agrarie barbabietola da foraggio, tabacco,
cartamo e cotone, il richiedente l'iscrizione, per ciascun  ciclo  di
prova ufficiale, invia al Ministero o all'ente da questo individuato,
entro i termini previsti dall'allegato I, colonna E,  i  campioni  di
semente nei quantitativi indicati nell'allegato II  parte  integrante
del presente decreto. 
  3.  Il  Ministero  o  l'ente  da  questo  individuato  notifica  al
richiedente, tramite la procedura informatizzata, il ricevimento  dei
campioni di semente e la conformita' degli stessi  alle  prescrizioni
tecniche   previste   nei   termini    indicati    all'allegato    I,
rispettivamente colonna F e H, del presente provvedimento.