Art. 5 Rigetto della domanda e correzione di eventuali anomalie 1. La domanda completa di tutti gli elementi richiesti ma pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2, comma 4, del presente decreto, determinera' l'esclusione della varieta' candidata dal piano di semina dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di semina. 2. Il Ministero, qualora la domanda non risulti completa delle informazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, provvedera' a notificare l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, a notificare le necessarie azioni correttive da apportare.