Art. 6 Pagamento delle tariffe dovute per gli accertamenti tecnici ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale 1. Una volta approvata la domanda di iscrizione, l'Ufficio DISR V notifica le tariffe dovute annualmente, determinate sulla base del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 82, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20. 2. Nel caso siano richieste analisi aggiuntive o accertamenti speciali, ritenuti ripetibili e significativi dal Ministero o dall'ente da questo individuato, il relativo costo aggiuntivo sara' addizionato all'importo dovuto per l'effettuazione delle prove varietali ordinarie. 3. Il soggetto interessato provvede al pagamento delle tariffe annuali dovute per l'effettuazione delle prove di campo, secondo le modalita' indicate nel decreto interministeriale di cui al comma 1, entro i termini indicati in allegato I, colonna G, allegando alla domanda di iscrizione l'attestato di avvenuto pagamento mediante l'applicativo di cui all'art. 2. 4. In mancanza del pagamento annuale notificato nei termini previsti dall'allegato I, colonna G, o in presenza di un importo diverso, le varieta' associate alla notifica non saranno ammesse alle prove di campo nella stagione di semina in corso. 5. I compensi versati ai fini della copertura dei costi per l'effettuazione delle prove, qualora la varieta' venga ritirata prima dell'inizio delle prove suddette, possono essere utilizzati dall'utente qualificato, in tutto o in parte a copertura dei costi di altra iscrizione. 6. Sulla base delle domande di iscrizione approvate, dei pagamenti effettuati e della conformita' dei campioni pervenuti, e' predisposto, per singola specie o gruppo di specie, il documento tecnico «Piano di semina» contenente l'elenco delle varieta' per le quali si procede all'esame ufficiale per l'accertamento dei requisiti e i relativi costi, approvato con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.