Art. 7 
 
Modifica dei dati relativi alle domande di iscrizione e alle varieta'
              vegetali iscritte nei Registri nazionali 
 
  1.  L'utente   qualificato,   successivamente   alla   trasmissione
telematica  della  domanda  di  iscrizione  non  puo'   eliminare   o
modificare alcun dato inserito. 
  2. Eventuali richieste di modifica di  una  domanda  di  iscrizione
gia' depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la
specifica   funzione   «Modifica   domande   in    corso»    prevista
dall'applicativo e descritta nel manuale di cui all'art. 3, comma 5. 
  3. L'utente qualificato, utilizzando  esclusivamente  la  specifica
funzione «Domande di modifica»  prevista  dal  medesimo  applicativo,
puo' avanzare, in relazione a  varieta'  gia'  iscritte  ai  registri
nazionali,   richiesta   di   cancellazione,   di    variazione    di
denominazione, di variazione del responsabile della conservazione  in
purezza, di rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale nonche'  di
proroga della commercializzazione di una varieta' nel rispetto  delle
disposizioni  previste  dagli  articoli  13,  14  e  15  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.