Art. 7 Modifica dei dati relativi alle domande di iscrizione e alle varieta' vegetali iscritte nei Registri nazionali 1. L'utente qualificato, successivamente alla trasmissione telematica della domanda di iscrizione non puo' eliminare o modificare alcun dato inserito. 2. Eventuali richieste di modifica di una domanda di iscrizione gia' depositata possono essere avanzate utilizzando esclusivamente la specifica funzione «Modifica domande in corso» prevista dall'applicativo e descritta nel manuale di cui all'art. 3, comma 5. 3. L'utente qualificato, utilizzando esclusivamente la specifica funzione «Domande di modifica» prevista dal medesimo applicativo, puo' avanzare, in relazione a varieta' gia' iscritte ai registri nazionali, richiesta di cancellazione, di variazione di denominazione, di variazione del responsabile della conservazione in purezza, di rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale nonche' di proroga della commercializzazione di una varieta' nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.