Art. 8 Registrazione degli esiti delle prove di campo 1. Al termine di ciascun ciclo di prova ufficiale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'ente da questo incaricato compila e registra, all'interno dell'applicativo, i dati relativi al ciclo di prova delle varieta' candidate in esame conformemente ai protocolli e alle linee direttrici indicate nell'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, nonche' ai protocolli di prova nazionali. 2. Qualora nella domanda di iscrizione sia stata avanzata richiesta di esecuzione di un ciclo di prova di campo sotto sorveglianza ufficiale, il richiedente, mediante l'applicativo, compila e registra i dati relativi al ciclo di prova a carico del costitutore; con le medesime modalita' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'ente da questo incaricato compila e registra esclusivamente i dati relativi al ciclo di prova ufficiale. 3. Le prove a carico del costitutore di cui al comma 2 sono sottoposte alla sorveglianza ufficiale del Ministero, o dell'ente da questo incaricato, che registra e notifica al richiedente, senza indugio, mediante l'applicativo, la conformita' della prova di campo realizzata dal costitutore verificata mediante ispezioni periodiche. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o l'ente da questo individuato, al termine dei cicli di prova di cui e' stata oggetto la varieta' candidata, elabora e registra nell'applicativo, il rapporto di esame finale e provvede alla sua trasmissione al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi. 5. Il rapporto di esame di cui al comma 4 contiene i dati finali relativi ai cicli di prova di cui sono state oggetto le varieta' candidate, in conformita' al comma 1 del presente articolo. 6. Il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi, esaminati i dati del rapporto di esame finale registrati nel sistema informatico esprime il proprio parere in merito al soddisfacimento dei requisiti, previsti ai fini dell'iscrizione delle varieta' ai Registri nazionali, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.