Art. 8 
 
                      Registrazione degli esiti 
                        delle prove di campo 
 
  1. Al termine di ciascun ciclo di  prova  ufficiale,  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali o  l'ente  da  questo
incaricato compila e registra, all'interno dell'applicativo,  i  dati
relativi  al  ciclo  di  prova  delle  varieta'  candidate  in  esame
conformemente  ai  protocolli  e  alle  linee   direttrici   indicate
nell'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  20,
nonche' ai protocolli di prova nazionali. 
  2. Qualora nella domanda di iscrizione sia stata avanzata richiesta
di esecuzione di un  ciclo  di  prova  di  campo  sotto  sorveglianza
ufficiale, il richiedente, mediante l'applicativo, compila e registra
i dati relativi al ciclo di prova a carico del  costitutore;  con  le
medesime modalita' il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali o  l'ente  da  questo   incaricato   compila   e   registra
esclusivamente i dati relativi al ciclo di prova ufficiale. 
  3. Le prove a carico  del  costitutore  di  cui  al  comma  2  sono
sottoposte alla sorveglianza ufficiale del Ministero, o dell'ente  da
questo incaricato, che registra  e  notifica  al  richiedente,  senza
indugio, mediante l'applicativo, la conformita' della prova di  campo
realizzata dal costitutore verificata mediante ispezioni periodiche. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali o
l'ente da questo individuato, al termine dei cicli di prova di cui e'
stata   oggetto   la   varieta'   candidata,   elabora   e   registra
nell'applicativo, il rapporto di esame finale  e  provvede  alla  sua
trasmissione al Gruppo di lavoro permanente per la  protezione  delle
piante - sezione sementi. 
  5. Il rapporto di esame di cui al comma 4 contiene  i  dati  finali
relativi ai cicli di prova di cui  sono  state  oggetto  le  varieta'
candidate, in conformita' al comma 1 del presente articolo. 
  6. Il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante  -
sezione sementi, esaminati  i  dati  del  rapporto  di  esame  finale
registrati nel sistema  informatico  esprime  il  proprio  parere  in
merito  al  soddisfacimento   dei   requisiti,   previsti   ai   fini
dell'iscrizione delle varieta' ai Registri nazionali, di cui all'art.
9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.