Art. 2 Durata e contenuti dell'incarico 1. L'incarico di cui all'art. 1, decorre dalla data del presente provvedimento e ha durata di dodici mesi, prorogabili nei termini e con le modalita' di cui al comma 7, dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 9/2022. Il medesimo puo' essere revocato in qualsiasi momento con le modalita' previste per la nomina. 2. Per le finalita' di cui all'art. 1, del citato decreto-legge n. 9/2022, il Commissario straordinario coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonche' gli enti territorialmente competenti e verifica la regolarita' dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente. 3. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, e' supportato dall'Unita' centrale di crisi del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 e si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici di cui all'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 9/2022. 4. La Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, presso la quale ha sede il Commissario straordinario, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle relative funzioni, provvedendo in tale ambito all'eventuale rimborso delle spese del Commissario straordinario nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 5. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022. 6. Il Commissario straordinario riferisce ogni due mesi ai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie in ordine all'attivita' espletata, al raggiungimento degli obiettivi fissati e al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi pianificati. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano l'espletamento totale o parziale delle attivita', il Commissario straordinario e' tenuto a darne immediata notizia ai predetti Ministeri.