Art. 2 
 
                  Durata e contenuti dell'incarico 
 
  1. L'incarico di cui all'art. 1, decorre dalla  data  del  presente
provvedimento e ha durata di dodici mesi, prorogabili nei  termini  e
con le  modalita'  di  cui  al  comma  7,  dell'art.  2,  del  citato
decreto-legge  n.  9/2022.  Il  medesimo  puo'  essere  revocato   in
qualsiasi momento con le modalita' previste per la nomina. 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 1, del citato decreto-legge  n.
9/2022, il Commissario straordinario coordina  i  servizi  veterinari
delle  aziende  sanitarie  locali  competenti  per   territorio,   le
strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche
regionali nonche' gli enti territorialmente competenti e verifica  la
regolarita' dell'abbattimento e distruzione degli animali  infetti  e
dello smaltimento delle carcasse di suini  nonche'  le  procedure  di
disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente. 
  3.  Il  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  dei  compiti
assegnati, e' supportato dall'Unita' centrale  di  crisi  del  Centro
nazionale di lotta  ed  emergenza  contro  malattie  animali  di  cui
all'art. 10 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo
2013, n. 44 e si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e
degli uffici di cui all'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge  n.
9/2022. 
  4. La Direzione  generale  della  sanita'  animale  e  dei  farmaci
veterinari del Ministero della salute, presso la  quale  ha  sede  il
Commissario straordinario, assicura il  necessario  supporto  per  lo
svolgimento delle  relative  funzioni,  provvedendo  in  tale  ambito
all'eventuale rimborso delle spese del Commissario straordinario  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  5.  Il  Commissario  straordinario,  nell'ambito   delle   funzioni
attribuite, al fine di prevenire ed eliminare gravi  pericoli  e  far
fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con  atto  motivato  i
provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 2, comma 6,  del
citato decreto-legge n. 9/2022. 
  6.  Il  Commissario  straordinario  riferisce  ogni  due  mesi   ai
Ministeri  della  salute,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  in  ordine
all'attivita' espletata, al raggiungimento degli obiettivi fissati  e
al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli  interventi
pianificati.  Qualora  sopravvengano  circostanze   che   impediscano
l'espletamento totale o  parziale  delle  attivita',  il  Commissario
straordinario  e'  tenuto  a  darne  immediata  notizia  ai  predetti
Ministeri.