IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2021,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Visti, in  particolare,  l'art.  6,  che  prevede  la  costituzione
obbligatoria,  presso  ogni  stazione  appaltante,  di  un   collegio
consultivo tecnico per i  lavori  diretti  alla  realizzazione  delle
opere pubbliche di importo  pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art. 5
del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede  alcuni  compiti
in capo al collegio consultivo tecnico medesimo; 
  Visto l'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n.  76  del
2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, il quale prevede che: «... con provvedimento del Ministro  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  previo  parere  del
Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  sono  approvate  apposite
Linee guida volte a definire, nel rispetto di  quanto  stabilito  dal
presente  articolo,  i  requisiti   professionali   e   i   casi   di
incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio  consultivo
tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri  per
la  determinazione  dei  compensi  rapportati  al   valore   e   alla
complessita'  dell'opera,   nonche'   all'entita'   e   alla   durata
dell'impegno  richiesto  ed  al  numero   e   alla   qualita'   delle
determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e  funzionamento
del collegio e il coordinamento con gli  altri  istituti  consultivi,
deflativi e contenziosi esistenti.» e che «Con il  medesimo  decreto,
e' istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza
nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  un  Osservatorio
permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei  collegi
consultivi tecnici.»; 
  Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per   la   prevenzione   delle
infiltrazioni mafiose» che introduce il comma 7-bis  all'art.  6  del
citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni  in  materia
di compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre   2020,   n.   190,   concernente    «Regolamento    recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 56 del 6 marzo 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento  recante  modifiche  ed
integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  23
dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto ministeriale  17  gennaio  2022,  n.  12,  recante
l'adozione delle linee guida previste dall'art. 6, comma  8-bis,  del
suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato  dall'art.  51
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Considerata  la  necessita'  di  definire  la  composizione  e   il
funzionamento  dell'osservatorio   permanente   per   assicurare   il
monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi  tecnici  previsto
dal medesimo art. 6, comma 8-bis, nonche' dalle citate linee guida; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Istituzione e composizione 
                    dell'osservatorio permanente 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma  8-bis,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  e'  istituito,  presso  il
Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  l'osservatorio  permanente
per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi  consultivi
tecnici. 
  2. L'osservatorio  permanente  e'  presieduto  dal  presidente  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e' composto da: 
    a) il Capo Dipartimento per  le  opere  pubbliche,  le  politiche
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le  risorse  umane  e
strumentali del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili; 
    b)  il  direttore  generale  per  la  regolazione  dei  contratti
pubblici e la  vigilanza  sulle  grandi  opere  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
    c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra
soggetti in possesso di adeguate professionalita'; 
    d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di
cui uno designato  dall'ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno
designato dall'ordine professionale degli architetti,  uno  designato
dall'ordine professionale  dei  geologi,  uno  designato  dall'ordine
professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed  uno
designato dall'ordine professionale degli avvocati; 
    e) tre esperti scelti  fra  docenti  universitari  di  chiara  ed
acclarata competenza, su indicazione  del  presidente  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
    f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un
consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 
  3. I componenti dell'osservatorio permanente di  cui  al  comma  2,
lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano  in  carica  tre
anni e possono essere confermati per un secondo triennio. 
  4. I componenti  dell'osservatorio  permanente  non  possono  farsi
rappresentare. 
  5.  Ai  componenti  dell'osservatorio   permanente   non   spettano
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati.