Art. 4 
 
                        Struttura di supporto 
                    al complesso degli interventi 
 
  1. Per  il  supporto  dei  processi  tecnici  e  amministrativi  di
attuazione  del  complesso  degli  interventi,  presso  il   soggetto
attuatore opera  una  struttura  coordinata  dal  sub  Commissario  e
composta da professionalita' qualificate,  interne  ed  esterne,  ove
occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali,
individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6,  comma  1,
secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto  delle
disposizioni vigenti  in  materia  di  incompatibilita'  e  conflitto
d'interesse. 
  2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui  costo  e'
ricompreso nel limite del 2%  dell'importo  dei  lavori,  nelle  more
dell'attivazione delle convenzioni cui all'art. 8, ultimo  capoverso,
dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere  individuate  dal  sub
Commissario: 
    a) mediante affidamento  diretto  dei  servizi  di  supporto  nel
limite di euro  150.000,  nel  caso  di  affidamento  di  servizi  ad
operatori economici; 
    b) mediante avviso da  pubblicarsi  per  almeno  dieci  giorni  e
valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne  di
cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa  verifica  dei
requisiti,  alla  stipula  dei  relativi  contratti  o  a  conferire,
appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata
e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165  del  2001.  I
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare.