Art. 5 
 
             Disposizioni procedimentali e autorizzative 
                per la realizzazione degli interventi 
 
  1. Per i motivi di cui in premessa,  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del  2016,  dal  decreto-legge
189 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze  del
Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21  novembre  2020,  il
soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui  all'art.  1
secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi
richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo  50
del 2016 e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle  soglie
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'
consentito, in deroga all'art. 36, comma  2,  lett.  a)  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto; 
    b) per i  contratti  di  lavori  relativi  alla  riqualificazione
viaria  localita'  «La  Stella»  e  localita'  Ospedale  di   importo
inferiore  o  pari  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' consentito,  in  deroga  all'art.  36,
comma  2,  lett.  a)  del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016,
l'affidamento diretto; 
    c) per i contratti di lavori di importo fino alle soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma  2,  lett.  d),  del  decreto
legislativo n. 50 del  2016,  alla  procedura  negoziata  consultando
almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini  di
mercato o tramite elenchi di operatori economici al fine di  ottenere
dati, informazioni su costi, condizioni e  disponibilita'  informale,
da parte del mercato, negoziando successivamente con uno  o  piu'  di
essi le condizioni dell'appalto. L'avviso  riportante  l'esito  della
procedura di affidamento contiene l'indicazione  anche  dei  soggetti
invitati; 
    d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di
importo  superiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' consentito  ricorrere  alla  procedura
negoziata senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  di  cui
all'art.  63  del  decreto  legislativo  n.  50  del   2016,   previa
consultazione di almeno cinque operatori  economici,  ove  esistenti,
individuati in base ad indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di
operatori economici, nel rispetto del  criterio  di  rotazione  degli
inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016. 
  2.  Il  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  sub   Commissario,
individua le opere per cui applicare i  processi  di  rendicontazione
della  sostenibilita'  degli  edifici  in  conformita'  a  protocolli
energetico ambientali,  rating  system  nazionali  o  internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle  relative  certificazioni
di sostenibilita'. 
  3. Al fine di ridurre i  tempi  di  verifica  di  congruita'  delle
offerte  anomale,  in  deroga  all'art.  95,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore  puo'  adottare  il
criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e, per appalti di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e non aventi  carattere  transfrontaliero,
con esclusione automatica delle offerte anomale  individuate  con  le
modalita'  di  cui  dall'art.  97,  commi  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della  rispondenza
degli elaborati progettuali puo' essere effettuata in deroga al comma
6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Il  soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  59  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base  di
gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e  non  oltre  trenta
giorni dall'approvazione dei progetti da parte  della  Conferenza  di
servizi speciale il soggetto  attuatore  autorizza  la  consegna  dei
lavori sotto riserva di legge. 
  6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria  e  architettura  e  di
progettazione per la ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi. 
  7. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a) e b), del comma 1, del presente articolo. 
  8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione  del
provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni  dall'avvio  delle
procedure. 
  9.  In  deroga  al  termine  previsto  all'art.  1,  comma  3,  del
decreto-legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore puo' decidere
che le offerte saranno esaminate prima della verifica  dell'idoneita'
degli offerenti, anche per  le  procedure  di  cui  all'art.  63  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i  termini  ivi  previsti,
fermo  restando  che  tale  facolta'  puo'   essere   esercitata   se
specificamente prevista negli  inviti.  Ai  fini  del  controllo  sul
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la  sussistenza
dei  requisiti  sul  primo  classificato  e  provvede,  mediante   un
meccanismo  casuale,  ad  effettuare  un  sorteggio  tra  gli   altri
operatori che partecipano  alla  procedura  sui  quali  effettuare  i
controlli  segnalando  immediatamente  le   eventuali   irregolarita'
riscontrate  all'ANAC.  Dei  risultati  del  sorteggio   viene   data
immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del  principio
di riservatezza. 
  10. Il soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  31  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 ove necessario, puo'  individuare  il  RUP
per singoli interventi tra i  soggetti  idonei  anche  estranei  alla
propria organizzazione,  in  ragione  della  tempestivita'  richiesta
dalla criticita' ed urgenza  che  caratterizzano  gli  interventi  da
realizzare nel Comune di Cascia. 
  11.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli  strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  12. Al fine di garantire massima capacita' produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
  13. Al fine di incrementare la  produttivita'  nei  cantieri  degli
interventi di cui all'art. 1, l'operatore  economico  esecutore  puo'
stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art.  105
del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  14. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  15. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente con il sub Commissario. 
  16. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli  interventi  di
cui alla presente ordinanza  costituiscono  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza. 
  17. Al fine di accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine contrattualmente previsto, il contratto  puo'  prevedere  che
all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura
superiore a quella di cui all'art.  113-bis,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per  ogni  giorno
di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto  per  il  calcolo  della  penale,
mediante utilizzo delle somme  per  imprevisti  indicate  nel  quadro
economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione  dell'appalto  sia
conforme alle obbligazioni assunte. 
  18. Al  fine  di  effettuare  gli  interventi  di  ricostruzione  o
adeguamento nel  minor  tempo  possibile  secondo  la  piu'  efficace
programmazione della  gestione  delle  attivita'  scolastiche  e  far
fronte alle connesse spese logistiche relative agli spostamenti degli
studenti nelle sedi temporanee e' possibile, nel periodo  antecedente
l'effettivo avvio dei lavori, considerare disponibili allo scopo, nel
limite del 10% gli importi del quadro  economico  dell'intervento  di
ripristino delle scuole. 
  19.  La  Regione  Umbria,   per   l'intervento   di   ricostruzione
dell'ospedale, puo' applicare il vigente elenco regionale dei  prezzi
e dei  costi  minimi  della  manodopera  per  l'esecuzione  di  opere
pubbliche della Regione Umbria nell'elaborazione dei computi  metrici
estimativi, nella definizione degli importi a base  di  appalto,  nei
procedimenti per la valutazione  di  anomalia  delle  offerte,  nella
redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi  ai  sensi  e
per gli effetti dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n.  50
del 2016, nonche' in fase di  esecuzione  dei  contratti,  in  deroga
all'ordinanza n. 14 del 2017. 
  20. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza,
agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune di Cascia  si
applicano le norme del codice dei contratti pubblici,  approvato  con
decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla  legge
11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del  decreto-legge  n.  77
del 31 maggio 2021 ove applicabili  e  piu'  favorevoli,  nonche'  le
ordinanze commissariali.