Art. 7 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Per la rapida risoluzione delle  controversie  o  delle  dispute
tecniche  di  ogni  natura  che  dovessero  insorgere  in  corso   di
esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario,  e
per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore,  sentito
il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di
cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi
previste, anche per i contratti di importo inferiore alle  soglie  di
cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione
dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del  collegio
consultivo  tecnico  di  ciascun  contratto  di  cui  alla   presente
ordinanza, il soggetto attuatore  preferibilmente  designa  sempre  i
medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione  alle
relative sedute, in deroga  al  comma  8,  dell'art.  6,  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente  del  Collegio
consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario  secondo
le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109  del
2020; in  caso  di  mancata  costituzione  dell'elenco  previsto  dal
richiamato art. 5, comma  3,  dell'ordinanza  n.  109  del  2020,  il
Presidente e'  nominato  dal  Commissario  straordinario  secondo  le
modalita' dal medesimo individuate. 
  4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico  si  applica
la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo
n. 76 del 2020. 
  5. Il Comune di Cascia, sentito il sub Commissario, individua prima
dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni  e  i
compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al  compenso
da riconoscere ai componenti del collegio consultivo  tecnico,  trova
applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n.  109  del  2020.  I
compensi dei membri  del  collegio  sono  computati  all'interno  del
quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».