Art. 11 
 
         Disposizioni relative alla rimozione delle macerie 
 
  1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la  rimozione  delle
macerie degli edifici pubblici e privati che,  con  le  loro  rovine,
macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano
la ricostruzione del capoluogo e delle frazioni, anche  in  relazione
alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa al proprio  stato  di
danno, o costituiscono pericolo per  la  pubblica  incolumita',  sono
disciplinati dal presente articolo. 
  2.  In  considerazione  del  preminente  interesse  pubblico   alla
rimozione  degli  ostacoli  che  impediscono  la  ricostruzione,   e'
definito  dal  sub-Commissario  un   programma   di   interventi   di
demolizione degli edifici pubblici e privati e di  superamento  delle
opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonche' di  interventi
di demolizione volontaria ove ammissibili. 
  3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 e'  istituito
un  gruppo  tecnico  di  valutazione  dell'interesse   pubblico   per
l'identificazione degli edifici per cui ricorrono  le  condizioni  di
cui al comma 1, e per la definizione,  per  singolo  edificio,  delle
modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o  alla
pubblica incolumita',  che  potranno  essere  attuate  ad  iniziativa
pubblica. Al  gruppo  tecnico  di  valutazione,  coordinato  dal  sub
Commissario, partecipa la regione, l'USR, la soprintendenza  BBCC  ed
il comune. Acquisite le valutazioni  tecniche  da  parte  del  gruppo
tecnico il sub Commissario  sottopone  al  sindaco  il  programma  di
interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del  consiglio
comunale. 
  4. Il soggetto attuatore  del  programma  di  cui  al  comma  2  e'
l'Ufficio speciale della ricostruzione  della  Regione  Marche,  che,
anche avvalendosi della struttura regionale  competente  in  materia,
cura la progettazione e l'esecuzione  degli  interventi,  nonche'  di
rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti  edilizi
finalizzato allo  stoccaggio,  anche  mediante  siti  temporanei,  al
trattamento  e  al  riuso  di   essi,   previa   acquisizione   delle
autorizzazioni di legge. 
  5. Il sub  Commissario,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4,  della
presente ordinanza, puo' avvalersi per l'attuazione del programma  di
cui al comma 2  anche  di  altri  soggetti  attuatori  o,  attraverso
accordi con le strutture del genio  militare  o  con  altri  soggetti
pubblici i quali possono agire con i poteri in  deroga  di  cui  alla
presente ordinanza. 
  6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle
attivita'  di  demolizione  e  rimozione  delle  macerie,  il  comune
provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti,
degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati
ad iniziativa pubblica. I proprietari possono  presentare  memorie  e
osservazioni ai sensi degli articoli  9  e  seguenti  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241.  In  caso  di  opposizione   da   parte   del
proprietario, il sub Commissario  puo'  autorizzare  l'intervento  di
demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto
in sede  di  rilascio  del  contributo,  definendo  i  termini  e  le
modalita' dell'intervento. 
  7. Gli oneri necessari per la demolizione e rimozione  macerie  ivi
comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al  recupero  e
allo smaltimento  dei  rifiuti,  sono  trasferiti  alla  contabilita'
speciale del Vice Commissario e trovano copertura nel  fondo  di  cui
all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020,
che presenta la necessaria capienza e che  grava  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 4, del  decreto-legge  n.  189  del
2016. Gli eventuali contributi gia'  concessi  per  le  attivita'  di
demolizione e rimozione delle macerie e non  effettuati  dai  privati
sono recuperati dal  Commissario  straordinario.  Le  amministrazioni
coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri. 
  8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano,
per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi  4,
5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.