Art. 4 
 
         Struttura di supporto al complesso degli interventi 
 
  1. Per  il  supporto  dei  processi  tecnici  e  amministrativi  di
attuazione  del  complesso  degli  interventi,  presso   i   soggetti
attuatori  e  l'USR  Marche,  quale   soggetto   coordinatore   della
ricostruzione  privata,  opera  una  struttura  coordinata  dal   sub
Commissario. 
  2. La struttura di cui al comma 1 e' composta  da  professionalita'
qualificate, interne ed  esterne,  ove  occorresse  anche  dotate  di
competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi
di  quanto  disposto  dall'art.  6,   comma   1,   secondo   periodo,
dell'ordinanza n. 110 del 2020  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 
  3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui  costo  e'
ricompreso nel limite del 2 per cento  dell'importo  complessivo  del
quadro economico dei singoli interventi, nelle more  dell'attivazione
delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza
n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario: 
    a) mediante affidamento  diretto  dei  servizi  di  supporto  nel
limite di euro  150.000,  nel  caso  di  affidamento  di  servizi  ad
operatori economici; 
    b) mediante avviso da  pubblicarsi  per  almeno  dieci  giorni  e
valutazione comparativa dei curricula nel caso di  contratti  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne  di
cui al comma 3, il soggetto attuatore provvede, previa  verifica  dei
requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi
incarichi di  lavoro  autonomo,  o  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa ai sensi del decreto legislativo  n.  165  del  2001.  I
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare.