Art. 5 
 
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
                   procedimentali e autorizzative 
 
  1. Per i motivi di cui in  premessa  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109  e
110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo'  realizzare  gli
interventi  di  cui  all'art.  1  secondo   le   seguenti   modalita'
semplificate e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli  4
e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e  dei  principi
di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, l'affidamento diretto; 
    b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
comunque ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera  d),  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura  negoziata,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base
ad indagini di mercato o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
L'avviso riportante l'esito della procedura di  affidamento  contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati. 
    c)  per  la  realizzazione  della  prima  fase  delle  opere   di
urbanizzazione di Castelsantangelo, avente ad oggetto la  demolizione
e rimozione delle  macerie,  il  soggetto  attuatore  Regione  Marche
procede avvalendosi di quanto previsto dal decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, art. 28, ed  in  via  residuale,  qualora  si  rendesse
necessario, ricorrendo ad affidamento diretto per la realizzazione di
specifici interventi; per l'espletamento delle funzioni  di  soggetto
attuatore, la Regione Marche opera direttamente  impiegando  i  fondi
della contabilita' speciale e provvedendo alle  attivita'  necessarie
avvalendosi delle proprie strutture. 
  2.  Il  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  sub   Commissario,
individua le opere per cui applicare i  processi  di  rendicontazione
della  sostenibilita'  degli  edifici  in  conformita'  a  protocolli
energetico ambientali,  rating  system  nazionali  o  internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle  relative  certificazioni
di sostenibilita'. 
  3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma
4, e 148, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
soggetto attuatore  puo'  ricorrere,  indipendentemente  dall'importo
posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione  sulla  base  del
prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare  la  facolta'  di
esclusione automatica  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che
non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle
offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a   cinque,   ferma   restando
l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  97,  comma  2  e
2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59,  comma  1,  quarto
periodo, del decreto legislativo n. 50  del  2016,  puo'  affidare  i
lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo.  In  tal  caso,
entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione  dei  progetti,  il
soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle  prestazioni  oggetto
di contratto sotto riserva di legge. 
  5. In ragione dell'urgenza e propedeuticita'  degli  interventi  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera b), d), e), f) g), h),  i),  j),  il
soggetto  attuatore  puo'  procedere,  ai  sensi  dell'art.  48   del
decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, in deroga a  quanto  previsto
dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto  legislativo  n.  50
del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione  dei
lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n.  50
del 2016, purche' sia costituito almeno da  una  relazione  generale,
dall'elenco  dei  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal
computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento
con l'individuazione analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non
assoggettare a ribasso. 
  6. In deroga al decreto del Presidente della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327,  l'accertamento  della  conformita'  urbanistica  delle
opere, l'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  la
dichiarazione di pubblica utilita', di cui  ai  capi  II  e  III  del
titolo II, del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001  possono  essere  effettuate  sulla  base  del  progetto  di
fattibilita' tecnico economica di cui al comma 5. 
  7.  Nei  limiti  della  soglia  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria
e architettura per la ricostruzione, riparazione e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi. 
  8. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalla
lettera b), del comma 1, del presente articolo. 
  9. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019,
il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno  esaminate
prima della verifica dell'idoneita'  degli  offerenti  applicando  la
procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016 anche per  le  procedure  negoziate,  senza  bando,  di  cui
all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini
ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata
se specificamente prevista negli inviti. Ai fini  del  controllo  sul
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la  sussistenza
dei requisiti sul primo classificato e puo' provvedere,  mediante  un
meccanismo  casuale,  ad  effettuare  un  sorteggio  tra  gli   altri
operatori che partecipano  alla  procedura  sui  quali  effettuare  i
controlli. Dei risultati del sorteggio viene data immediata  evidenza
a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 
  10.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli  strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
  12. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  13. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub Commissario. 
  14. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi  di
cui alla presente ordinanza  costituiscono  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza. 
  15. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere b),  d),
e),  f),  g),  h),  i)  e  j),  la  presente  ordinanza   costituisce
presupposto per l'apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio
ai sensi dell'art. 10, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001. A tal fine il comune definisce, d'intesa  con
il sub Commissario, le necessarie procedure  volte  a  consentire  al
comune di provvedere all'occupazione  temporanea  e/o  alla  relativa
acquisizione delle aree idonee al patrimonio pubblico,  nel  rispetto
del  principio  di  economicita'  e  dell'esigenza  di  limitare   le
modifiche all'uso dei suoli nei territori interessati. 
  16. Al fine di accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine contrattualmente previsto, il contratto  puo'  prevedere  che
all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale  in  misura
superiore a quella di cui all'art.  113-bis,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per  ogni  giorno
di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto  per  il  calcolo  della  penale,
mediante utilizzo delle somme  per  imprevisti  indicate  nel  quadro
economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione  dell'appalto  sia
conforme alle obbligazioni assunte. 
  17.  La  progettazione,  oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche
ad assicurare la massima contrazione dei tempi di  realizzazione  dei
lavori.