Art. 8 Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali 1. Secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, dell'ordinanza 9 maggio 2020, n. 100, in attuazione degli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 20 gennaio 2004, n. 42, del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, allegato A, voce A.29, e dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di ricostruzione conforme, nei sensi chiariti con la «Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di "Semplificazione" n. 76/2020», prot. CGRTS 0002594 del 27 gennaio 2021, paragrafo 2. 2. Analogamente, nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016, l'Ente Parco nazionale dei monti Sibillini e l'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga per la definizione di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, non e' richiesto il previo nulla osta dell'ente parco, di cui all'art. 13 della legge n. 394 del 1991, ne' la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 397 del 1997 per gli interventi che ricadono nei siti di interesse comunitario di cui alla direttiva «Habitat» 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.