Art. 8 
 
             Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali 
 
  1. Secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, dell'ordinanza
9 maggio 2020, n. 100, in attuazione degli articoli  146  e  149  del
decreto  legislativo  20  gennaio  2004,  n.  42,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, allegato A, voce A.29,  e
dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge  n.  76  del  2020,  non  e'
richiesta  l'autorizzazione  paesaggistica  per  gli  interventi   di
ricostruzione  conforme,  nei  sensi  chiariti  con   la   «Circolare
interpretativa di particolari questioni relative  alla  ricostruzione
pubblica  e  privata,   anche   con   riferimento   al   decreto   di
"Semplificazione" n. 76/2020», prot. CGRTS  0002594  del  27  gennaio
2021, paragrafo 2. 
  2. Analogamente, nei  casi  previsti  dall'art.  2,  comma  2,  del
Protocollo di intesa tra il Commissario straordinario del Governo per
il sisma 2016, l'Ente Parco nazionale dei monti  Sibillini  e  l'Ente
Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga per la  definizione
di forme di collaborazione e iniziative comuni, approvato con decreto
commissariale n. 271 del 21 giugno 2021, non e' richiesto  il  previo
nulla osta dell'ente parco, di cui all'art. 13 della legge n. 394 del
1991, ne' la valutazione di incidenza ambientale (VIncA)  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  n.  397  del  1997  per  gli
interventi che ricadono nei siti di interesse comunitario di cui alla
direttiva  «Habitat»  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora  e  della  fauna
selvatiche.