Art. 9 
 
                     Collegio consultivo tecnico 
 
  1. Per la rapida risoluzione delle  controversie  o  delle  dispute
tecniche  di  ogni  natura  che  dovessero  insorgere  in  corso   di
esecuzione dei singoli contratti  relativi  agli  interventi  di  cui
all'art. 1 della presente ordinanza,  e  per  l'intera  durata  degli
interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub  Commissario,  puo'
costituire il collegio consultivo  tecnico  di  cui  all'art.  6  del
decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita'  ivi  previste,  anche
per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui  all'art.  35
del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione
dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del  collegio
consultivo  tecnico  di  ciascun  contratto  di  cui  alla   presente
ordinanza, il soggetto attuatore  preferibilmente  designa  sempre  i
medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione  alle
relative sedute, in deroga  al  comma  8,  dell'art.  6,  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020. 
  3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente  del  Collegio
consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario  secondo
le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109  del
2020; in  caso  di  mancata  costituzione  dell'elenco  previsto  dal
richiamato art. 5, comma  3,  dell'ordinanza  n.  109  del  2020,  il
Presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita'
dal medesimo individuate. 
  4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico  si  applica
la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo
n. 76 del 2020. 
  5. Il Comune  di  Castelsantangelo,  sentito  il  sub  Commissario,
individua  prima  dell'avvio   dell'esecuzione   del   contratto   le
specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico.  Con
riferimento al compenso da riconoscere  ai  componenti  del  collegio
consultivo  tecnico,  trova   applicazione   l'art.   5,   comma   5,
dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei  membri  del  collegio
sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla  voce
«spese impreviste».