Art. 3 1. Lo Stato maggiore della difesa e' autorizzato ad adottare le procedure piu' rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 2 marzo 2022 Il Ministro della difesa Guerini Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2022 Difesa, registro n. 1/S, foglio n. 1