Art. 5 
 
         Struttura di supporto al complesso degli interventi 
 
  1. Per  il  supporto  dei  processi  tecnici  e  amministrativi  di
attuazione  del  complesso  degli  interventi,  presso  il   soggetto
attuatore opera  una  struttura  coordinata  dal  sub  Commissario  e
composta da professionalita' qualificate,  interne  ed  esterne,  ove
occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali,
individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6,  comma  1,
secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020. 
  2. Le professionalita' esterne di cui al comma 1, il cui  costo  e'
ricompreso nel limite del 2 per cento dell'importo dei lavori,  nelle
more dell'attivazione delle convenzioni di  cui  all'art.  8,  ultimo
capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate
dal sub-Commissario: 
    a) mediante affidamento  diretto  dei  servizi  di  supporto  nel
limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi a operatori
economici; 
    b) mediante avviso da  pubblicarsi  per  almeno  dieci  giorni  e
valutazione comparativa dei curricula nel caso di  incarichi  di  cui
all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne  di
cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa  verifica  dei
requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi
incarichi di  lavoro  autonomo,  o  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa ai sensi del decreto legislativo  n.  165  del  2001.  I
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare.