Art. 6 Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative 1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto; b) per l'intervento di recupero e restauro del cimitero monumentale di Castelmurato, in quanto di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico e conservativo, il sub Commissario, d'intesa con il Comune di Ussita, valuta l'opportunita' di fare ricorso, ai fini della progettazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, al concorso di progettazione di cui agli articoli 23, comma 2, e 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al fine di definire l'ipotesi della realizzazione di un ossario comune, ovvero di un idoneo luogo della memoria, quale testimonianza dei tragici accadimenti, con uno spazio celebrativo per i defunti, per il caso in cui non dovesse risultare possibile risalire all'identificazione di tutte le salme coinvolte nei crolli causati dal sisma; per tali interventi le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti; c) per la realizzazione della prima fase dell'intervento relativo al cimitero di Castelmurato, il soggetto attuatore procede avvalendosi di quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 28 ed in via residuale, qualora si rendesse necessario, ricorrendo ad affidamento diretto per la realizzazione di specifici interventi. Il soggetto attuatore procede, inoltre, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e ai conseguenti regolamenti comunali, anche per quanto attiene alle pubblicazioni inerenti la programmazione delle estumulazioni/traslazioni; d) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; e) per i lavori pubblici di realizzazione dei muri di sostegno per la modulazione delle diverse quote dei piani stradali, dei piani di campagna e delle fondazioni degli edifici, nonche' di realizzazione dei sottoservizi, di cui all'art. 4, il soggetto attuatore puo' ricorrente all'affidamento dei lavori per lotti separati mediante un'unica gara, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso, con la previsione della facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 3. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. 4. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi. 5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) c) del comma 1 del presente articolo. 6. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure. 7. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza. 8. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017. 9. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 10. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 12. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario. 13. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza. 14. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore si sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. 15. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.