Art. 6 
 
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
                   procedimentali e autorizzative 
 
  1. Per i motivi di cui in  premessa  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109  e
n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto  attuatore  puo'  realizzare
gli interventi di  cui  all'art.  1  secondo  le  seguenti  modalita'
semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e
30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi  di
tutela della  salute,  dell'ambiente,  della  tutela  del  patrimonio
culturale e paesaggistico e dei diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, l'affidamento diretto; 
    b)  per  l'intervento  di  recupero  e  restauro   del   cimitero
monumentale di Castelmurato, in quanto di particolare rilevanza sotto
il     profilo     architettonico,     ambientale,     paesaggistico,
storico-artistico e conservativo, il sub Commissario, d'intesa con il
Comune di Ussita, valuta l'opportunita'  di  fare  ricorso,  ai  fini
della progettazione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.
110 del 2020, al concorso di progettazione di cui agli  articoli  23,
comma 2, e 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche al fine di definire l'ipotesi  della  realizzazione  di  un
ossario comune, ovvero  di  un  idoneo  luogo  della  memoria,  quale
testimonianza dei tragici accadimenti, con uno spazio celebrativo per
i defunti, per  il  caso  in  cui  non  dovesse  risultare  possibile
risalire all'identificazione di tutte le salme coinvolte  nei  crolli
causati dal sisma;  per  tali  interventi  le  norme  tecniche  delle
costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti; 
    c) per la realizzazione della prima fase dell'intervento relativo
al  cimitero  di  Castelmurato,   il   soggetto   attuatore   procede
avvalendosi di quanto previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, art. 28 ed in via residuale,  qualora  si  rendesse  necessario,
ricorrendo ad affidamento diretto per la realizzazione  di  specifici
interventi. Il soggetto attuatore procede, inoltre,  in  deroga  alle
previsioni del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre
1990,  n.  285  (recante  approvazione  del  regolamento  di  polizia
mortuaria) e ai conseguenti regolamenti comunali,  anche  per  quanto
attiene  alle  pubblicazioni   inerenti   la   programmazione   delle
estumulazioni/traslazioni; 
    d) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016,  e'  consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 50 del  2016,  alla  procedura  negoziata  con  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
L'avviso riportante l'esito della procedura di  affidamento  contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati; 
    e) per i lavori pubblici di realizzazione dei  muri  di  sostegno
per la modulazione delle diverse quote dei piani stradali, dei  piani
di  campagna  e  delle   fondazioni   degli   edifici,   nonche'   di
realizzazione dei  sottoservizi,  di  cui  all'art.  4,  il  soggetto
attuatore  puo'  ricorrente  all'affidamento  dei  lavori  per  lotti
separati mediante un'unica gara, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  2. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma
4, e 148, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
soggetto  attuatore  puo'  adottare,  indipendentemente  dall'importo
posto a base di gara, il criterio di  aggiudicazione  con  il  prezzo
piu' basso, con la previsione della facolta' di esclusione automatica
per importi inferiori alle soglie di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non  abbiano  carattere
transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte  ammesse  non
sia  inferiore  a  cinque,  ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni di cui  all'art.  97,  comma  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  3. Il  soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  59  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base  di
gara il progetto definitivo. 
  4. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura  per  la
ricostruzione, riparazione e  ripristino  delle  opere  di  cui  alla
presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur
avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano  relativi  ad
attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i  casi  di  particolare
specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di  diverse  e
specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare  di  un
unico edificio per  renderlo  parzialmente  fruibile  in  tempi  piu'
rapidi. 
  5. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a) e b) c) del comma 1 del presente articolo. 
  6. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione  del
provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni  dall'avvio  delle
procedure. 
  7. In applicazione dell'art.  1,  comma  3,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, il soggetto aggiudicatore puo'  decidere  che  le
offerte saranno esaminate prima della verifica  dell'idoneita'  degli
offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma  8,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 anche  per  le  procedure  di  cui
all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i  termini
ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata
se specificamente prevista negli inviti. Ai fini  del  controllo  sul
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la  sussistenza
dei  requisiti  sul  primo  classificato  e  provvede,  mediante   un
meccanismo  casuale,  ad  effettuare  un  sorteggio  tra  gli   altri
operatori che partecipano  alla  procedura  sui  quali  effettuare  i
controlli,  segnalando  immediatamente  le  eventuali   irregolarita'
riscontrate  all'ANAC,   che   dispone   la   sospensione   cautelare
dell'efficacia dell'attestazione dei  requisiti  entro  dieci  giorni
dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei  risultati  del  sorteggio
viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del
principio di riservatezza. 
  8.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli   strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  9. Al fine di garantire massima capacita'  produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
  10. Al fine di incrementare la  produttivita'  nei  cantieri  degli
interventi di cui all'art. 1, l'operatore  economico  esecutore  puo'
stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105,
comma 2, terzo periodo e comma 5 del decreto legislativo  n.  50  del
2016. 
  11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  12. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub-Commissario. 
  13. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi  di
cui alla presente ordinanza  costituiscono  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della conferenza speciale di cui all'art. 9 della presente ordinanza. 
  14. Al fine di accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine contrattualmente previsto, il contratto  puo'  prevedere  che
all'esecutore si sia applicata in  caso  di  ritardo  una  penale  in
misura superiore a quella di  cui  all'art.  113-bis,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per  ogni
giorno di  anticipo  determinato  sulla  base  degli  stessi  criteri
stabiliti nel capitolato speciale o  nel  contratto  per  il  calcolo
della penale, mediante utilizzo delle somme per  imprevisti  indicate
nel  quadro  economico  dell'intervento,  sempre   che   l'esecuzione
dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. 
  15.  La  progettazione,  oltre  a  quanto  previsto  dal  comma  1,
dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche
ad assicurare la massima contrazione dei tempi di  realizzazione  dei
lavori.