Art. 8 
 
           Ulteriori disposizioni procedimentali speciali 
 
  1. Per la prima fase dell'intervento di  restauro  e  ricostruzione
del civico cimitero monumentale di  Castelmurato,  consistente  negli
interventi di messa in sicurezza e demolizione, rimozione,  trasporto
e avvio a recupero delle macerie  del  sito,  come  meglio  precisato
nell'allegata relazione tecnica, in considerazione del  carattere  di
estrema e improcrastinabile urgenza di tali interventi,  il  soggetto
attuatore procede con le modalita' individuate nell'art. 6, comma  1,
lettera c). 
  2. La Regione Marche, per l'espletamento delle funzioni di soggetto
attuatore, opera direttamente a valere sui fondi  della  contabilita'
speciale intestata al Presidente  di  Regione  in  qualita'  di  vice
Commissario, e provvede alle attivita' necessarie  avvalendosi  delle
proprie strutture. 
  3. Per  le  opere  e  i  lavori  pubblici  di  ricostruzione  e  di
consolidamento dei muri di sostegno e dei  sottoservizi  propedeutici
alla    ricostruzione    dei    nuclei     storici     di     Casali,
Capoluogo-Fondovalle,  San   Placido,   Sant'Eusebio,   Vallestretta,
nonche' per i lavori e le opere di urbanizzazione, delle manutenzioni
e delle altre strutture propedeutiche alla ricostruzione  pubblica  e
privata, il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza di
tali interventi, pregiudiziali  rispetto  all'avvio  degli  ulteriori
lavori, puo' procedere, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77
del 31 maggio 2021, in deroga a quanto previsto dall'art.  59,  commi
1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n.  50  del  2016,  mediante
affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche  sulla
base del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica  di  cui
all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n.  50  del  2016,  nei
contenuti progettuali minimi descritti  negli  ultravigenti  articoli
17, 18,  19,  20,  21,  22,  23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207/2010. 
  4. In deroga al decreto del Presidente della  Repubblica  8  giugno
2001, n.  327  l'accertamento  della  conformita'  urbanistica  delle
opere, l'apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  la
dichiarazione di pubblica utilita', di cui  ai  capi  II  e  III  del
titolo II, del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001  possono  essere  effettuate  sulla  base  del  progetto  di
fattibilita' tecnico economica di cui al comma 3. 
  5. Restano ferme, per gli interventi di cui ai  commi  1  e  3,  le
misure di semplificazione previste dall'art. 6.