Art. 8 Ulteriori disposizioni procedimentali speciali 1. Per la prima fase dell'intervento di restauro e ricostruzione del civico cimitero monumentale di Castelmurato, consistente negli interventi di messa in sicurezza e demolizione, rimozione, trasporto e avvio a recupero delle macerie del sito, come meglio precisato nell'allegata relazione tecnica, in considerazione del carattere di estrema e improcrastinabile urgenza di tali interventi, il soggetto attuatore procede con le modalita' individuate nell'art. 6, comma 1, lettera c). 2. La Regione Marche, per l'espletamento delle funzioni di soggetto attuatore, opera direttamente a valere sui fondi della contabilita' speciale intestata al Presidente di Regione in qualita' di vice Commissario, e provvede alle attivita' necessarie avvalendosi delle proprie strutture. 3. Per le opere e i lavori pubblici di ricostruzione e di consolidamento dei muri di sostegno e dei sottoservizi propedeutici alla ricostruzione dei nuclei storici di Casali, Capoluogo-Fondovalle, San Placido, Sant'Eusebio, Vallestretta, nonche' per i lavori e le opere di urbanizzazione, delle manutenzioni e delle altre strutture propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, il soggetto attuatore, tenuto conto della estrema urgenza di tali interventi, pregiudiziali rispetto all'avvio degli ulteriori lavori, puo' procedere, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei contenuti progettuali minimi descritti negli ultravigenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. 4. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 l'accertamento della conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 possono essere effettuate sulla base del progetto di fattibilita' tecnico economica di cui al comma 3. 5. Restano ferme, per gli interventi di cui ai commi 1 e 3, le misure di semplificazione previste dall'art. 6.