Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il  seguente:
"4-quinquies. Lo  stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  «Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  «tramite  le
ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario  straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati,  urgenti  e  di
particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b)  individua
il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione  dell'intervento;  c)
determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da
parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei  principi  di  cui  al
successivo art. 2; d) individua  il  sub-commissario  competente,  ai
sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e'
stabilito che «ai fini di quanto previsto al  comma  1,  per  ciascun
intervento il Commissario straordinario adotta  specifica  ordinanza,
d'intesa con  i  presidenti  di  regione,  con  la  quale  indica  le
normative che si possono derogare  per  pervenire  ad  una  immediata
attuazione degli interventi, la copertura  finanziaria,  il  relativo
soggetto attuatore ai sensi  del  successivo  art.  6  e  ogni  altra
disposizione  necessaria  per  l'accelerazione  degli  interventi  di
ricostruzione.  Tale  ordinanza   assumera'   la   denominazione   di
"ordinanza speciale ex art. 11, comma 2,  del  decreto-legge  76  del
2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, e'
stabilito che «fermo restando quanto previsto all'art. 11,  comma  2,
del decreto-legge n.  76  del  2020,  il  Commissario  straordinario,
d'intesa con i presidenti di regione e su proposta  dei  sindaci  per
quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante  le  ordinanze  di
cui all'art.  1,  ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle
procedure di  affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o
forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere
urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, anche in deroga  a  ogni  disposizione  di  legge
diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del  2020  ed
in coerenza con quanto stabilito dall'art.  11,  secondo  comma,  del
decreto-legge n. 76/2020 in merito alla  ricostruzione  unitaria  dei
centri  storici,  e'  previsto  che  «al  fine   di   accelerare   la
ricostruzione dei centri storici  e  dei  nuclei  urbani  dei  comuni
maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016,  individuati  dall'ordinanza  n.  101  del  2020,  il
Commissario straordinario  puo'  disporre,  con  l'ordinanza  di  cui
all'art. 1, sulla base di una  proposta  da  approvare  con  apposita
delibera consiliare, anche  ai  sensi  dell'art.  2,  commi  1  e  3,
dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le  procedure  necessarie  per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei  centri  storici,  o  di
parti di essi, e dei nuclei urbani identificati  dai  comuni  con  il
programma straordinario di ricostruzione. Con la  medesima  ordinanza
di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il  bando  di  gara
unitario, distinto per lotti, di opere  e  lavori  pubblici  comunali
nonche' individuare  le  modalita'  di  coinvolgimento  dei  soggetti
proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n.  111  del  23  dicembre  2020  recante  «Norme  di
completamento ed integrazione della  disciplina  sulla  ricostruzione
privata»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Vista la nota n. 16781 del 3 giugno 2021, con la quale  il  sindaco
del  Comune  di  Norcia   ha   chiesto   l'attivazione   dei   poteri
commissariali speciali  per  gli  interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare  criticita'  dei  lavori
nonche' il notevole interesse storico, culturale, economico,  sociale
e amministrativo degli stessi; 
  Considerato che il Comune di Norcia e'  ricompreso  nell'elenco  di
cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; 
  Vista la delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021 approvata dal
Comune di  Norcia  ai  sensi  dell'ordinanza  n.  110  del  2020  che
individua le opere pubbliche previste dal  Piano  attuativo  riferito
alla frazione di Castelluccio di Norcia, in via di adozione; 
  Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3,
comma 1, dell'ordinanza n. 110 del  2020  al  fine  di  adottare  «le
procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei
centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani  identificati
dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al
medesimo art. 3, comma 1, nonche'  le  «ulteriori  semplificazioni  e
accelerazioni nelle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  di
lavori, servizi  o  forniture  o  incarichi  di  progettazione  degli
interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di  cui
all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020  con  riferimento
agli interventi su edifici pubblici connessi alla  ricostruzione  del
centro storico e alla ricostruzione privata; 
  Dato atto che il Comune di Norcia, con la delibera di  approvazione
della proposta di Piano attuativo per la frazione di Castelluccio  di
Norcia, ha espressamente  indicato  il  modello  della  ricostruzione
pubblica anche degli edifici privati; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Norcia, dall'USR Umbria e  dalla  struttura  del
sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub  Commissario
allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte  integrante
(allegato n. 1); 
  Considerato che dalla citata  relazione  emerge  che  il  borgo  di
Castelluccio di Norcia ha subito danni ingenti al nucleo  urbanistico
che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti in
elevato stato di pericolosita' tanto da interdire l'accesso  all'area
anche solo per il limitato uso  delle  viabilita'  comunale  prossima
all'edificato e che, pertanto, in tale contesto di cospicuo ed esteso
danneggiamento  si  rende  necessario  dare  immediato   avvio   alla
ricostruzione dell'abitato del borgo antico, con  forte  connotazione
di carattere storico culturale  e  pregno  di  valori  dell'identita'
urbana,  al  fine  di  consentire,  con  la   partecipazione   attiva
dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita  del
tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita del
borgo; 
  Considerato che dalla  relazione  del  sub  Commissario  emerge  la
necessita' di agire in direzione  della  ricostruzione  pubblica  del
borgo di Castelluccio di Norcia, d'intesa con il Comune di  Norcia  e
con l'USR Umbria; 
  Considerato che, a tal fine, sulla base degli  obiettivi  contenuti
nella delibera di consiglio comunale approvata dal Comune  di  Norcia
in data 24 maggio 2021 e della relazione del sub-Commissario: 
    e' necessario identificare gli interventi pubblici prioritari  ed
indispensabili a realizzare la dotazione  urbanistica  ed  i  servizi
primari per la riedificazione complessiva del  borgo  e  per  dotarlo
della  necessaria  autonomia   funzionale,   nonche'   coniugare   la
realizzazione sinergica degli edifici privati  con  la  fruizione  da
parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali; 
    a  complemento  della  realizzazione  dei  servizi  primari,   e'
indispensabile  rigenerare,  ovvero  ricostruire,  gli  edifici   che
costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad  essere  perno
per la  vita  sociale,  economica  e  culturale  della  cittadinanza,
consentendo una piena rigenerazione  del  borgo  di  Castelluccio  di
Norcia; 
    atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato  a
larga  distruzione  del  borgo,  si  rende   necessaria   l'integrale
ricostruzione della forma urbis ponendo alla base la ricostituzione e
ripristino  delle  caratteristiche  identitarie   e   peculiari   che
contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, contemplando  le
moderne esigenze e le evoluzioni degli  attuali  sistemi  tecnologici
connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello  di
borgo sostenibile ed efficiente che  garantisca  un'elevata  qualita'
della vita; 
    risulta  necessario  operare   un   intervento   integrato,   che
contemperi  un  coordinamento  del  ripristino  delle   funzionalita'
pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonche'
gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia  pubblico  che
privato contestualmente con il ripristino delle opere che configurano
e realizzano gli spazi  pubblici,  attuando  un  unico  programma  di
recupero  in  grado  di  restituire  tempestivamente,   seguendo   un
programma per fasi, il borgo alla popolazione; 
    il  carattere  di  permeabilita'  e  interazione  tra  lo  spazio
pubblico e quello privato, rende quindi necessario intervenire  anche
sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione  dei
consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del  2016,  allo
scopo di favorire il recupero della zona storica del borgo; 
  Considerato che dalla citata relazione emerge una  forte  reciproca
interferenza  tra  gli   edifici   oggetto   di   ricostruzione   sia
direttamente per la condivisione di  strutture  di  contenimento  dei
terreni fondazionali, sia indirettamente per la  stretta  prossimita'
di ubicazione e che pertanto, come evidenziato anche  dalla  delibera
di consiglio comunale del 24 maggio 2021, e' opportuno procedere alla
ricostruzione con un intervento unitario  di  riconfigurazione  della
forma urbis tramite ricostruzione pubblica degli edifici  pubblici  e
privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del  suolo
e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali  vie
e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali; 
  Ritenuto  che  la  fattibilita'  di  tale  intervento  unitario  di
carattere pubblico debba essere preventivamente valutata e  accertata
in  termini  di  atti  tecnici  e  amministrativi   prodromici,   con
particolare riguardo  all'adesione  e  partecipazione  da  parte  dei
privati; 
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere   immediatamente   agli
interventi preliminari e propedeutici e a quelli pubblici  e  privati
non connessi e indipendenti dalla ricostruzione unitaria, nonche'  la
necessita' di dare immediato avvio ai processi di realizzazione delle
opere pubbliche per le  fasi  non  direttamente  connesse  alla  loro
realizzazione esecutiva, che  potra'  avvenire  tramite  l'intervento
unitario; 
  Ritenuto, pertanto opportuno, ai  fini  del  contemperamento  delle
diverse esigenze e del contenimento dei tempi e costi complessivi  di
realizzazione, procedere secondo  una  successione  di  due  distinte
fasi, come dettagliate dalla relazione del sub Commissario: 
    a) fase 1, da espletarsi in via preliminare e da attuarsi con  le
modalita' di  cui  alla  presente  ordinanza,  relativa  ai  seguenti
interventi ed attivita': 
      1.  accertamento   e   predisposizione   degli   atti   tecnico
amministrativi  prodromici  alla  ricostruzione   complessiva   degli
edifici pubblici e privati del centro storico,  nonche'  delle  opere
pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento  unitario
pubblico, eventualmente articolato in lotti; 
      2. realizzazione degli  interventi  pubblici  individuati  come
opere  funzionali  e  propedeutiche  alla  ricostruzione  pubblica  e
privata,  anche  specificati  come  prioritari  nella   delibera   di
consiglio comunale del 24 maggio 2021: 
        ripristino delle viabilita' di accesso al centro storico  sul
versante nord; 
        consolidamento del versante nord del centro storico; 
        risoluzione messa in sicurezza edificato «superstite»; 
      3. realizzazione degli  interventi  individuati  quali  facenti
parte del tessuto residenziale pubblico/privato o  necessari  per  la
ripresa della vivibilita' del borgo  e  dei  suoi  valori  sociale  e
culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella  delibera
di consiglio comunale  del  24  maggio  2021,  la  cui  realizzazione
risulta indipendente dall'intervento unitario  di  ricostruzione  del
centro storico: 
        eventuale edificato privato esterno al nucleo del borgo; 
      4.  avvio  dei  processi  di  realizzazione  degli   interventi
pubblici individuati  come  opere  funzionali  e  propedeutiche  alla
ricostruzione pubblica e privata nonche' degli interventi individuati
quali facenti  parte  del  tessuto  residenziale  pubblico/privato  o
necessari per la ripresa della  vivibilita'  del  borgo  e  dei  suoi
valori  sociale  e  culturale  pubblici,   anche   specificati   come
prioritari nella delibera di consiglio comunale del 24  maggio  2021,
per  la  sola  fase  di  progettazione   che   risulta   indipendente
dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico: 
        opere funzionali e propedeutiche: 
          ripristino delle strade principali e secondarie del  nucleo
abitato; 
          terrazzamenti del nucleo abitato; 
          sottoservizi del nucleo abitato; 
          realizzazione degli spazi pubblici; 
        opere per la ripresa della vivibilita' del borgo e  dei  suoi
valori sociali e culturali: 
          realizzazione di parcheggi interrati; 
          percorsi pedonali e di sicurezza; 
    b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi  pubblici
per i quali e' stata avviata la progettazione nella fase 1,  e  della
ricostruzione del centro storico anche  per  tramite  dell'intervento
pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove
opportunamente  articolato  in  lotti  unitari,  da  realizzarsi  con
appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche
funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4,
sia gli edifici privati, sulla base degli  adempimenti  adottati  con
delibera del consiglio comunale di  Norcia  indicati  nella  presente
ordinanza,  da  attuarsi  con  disciplina  prevista   da   successiva
ordinanza commissariale in deroga; 
  Considerato altresi' che il Commissario straordinario,  nell'ambito
della ricostruzione pubblica, di  cui  all'art.  14  e  seguenti  del
decreto-legge n. 189 del 2016, prevede  programmi  di  interventi  di
demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno  oggetto  di
ricostruzione, di cui e' prevista la totale demolizione ai fini della
ricostruzione, nonche' gli interventi di demolizione  volontaria  ove
ammissibili; 
  Ritenuto che  gli  interventi  di  ricostruzione  disciplinati  dal
presente provvedimento comprendono anche i casi  di  delocalizzazione
degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo,  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 45  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ove ne sussistano i presupposti; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici  e  privati  nei  centri  storici  dei  comuni  maggiormente
colpiti, e in  particolare  del  borgo  di  Castelluccio  di  Norcia,
individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101  del  2020,  presentano  i
caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai  sensi
dell'art. 11, secondo comma del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
poiche' riguardano un vasto complesso di  interventi  edilizi  in  un
contesto di cantiere disagevole e critico anche a causa della  natura
dei luoghi e delle macerie presenti; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione del borgo di Castelluccio  di
Norcia  e  comportano  necessariamente  anche  lo  svolgimento  delle
attivita' di selezione, trattamento,  e  trasporto  delle  macerie  e
degli  inerti  edilizi  nell'ambito  della  programmazione   pubblica
finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i  canoni
dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni  di
legge; 
  Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione
possono riguardare anche gli edifici pubblici e gli  edifici  privati
vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004,  compresi  gli
edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della
selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi,  qualora
accertato l'interesse pubblico, si possono  qualificare  come  lavori
pubblici anche ai  fini  di  quanto  previsto  dagli  articoli  14  e
seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e conseguentemente debbano
essere finanziati con le  risorse  della  contabilita'  speciale,  ai
sensi dell'art.  4  del  predetto  decreto-legge  n.  189  del  2016,
sottraendo  il  relativo  costo   di   demolizione   dai   contributi
eventualmente  gia'  riconosciuti  nell'ambito  della   ricostruzione
privata, con cio' realizzandosi un risparmio; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici e privati nei comuni maggiormente  colpiti  dal  sisma  sono
finalizzati alla ricostruzione e che pertanto  risulta  necessario  e
opportuno un  atto  ricognitivo  degli  edifici  pubblici  e  privati
soggetti  a  demolizione  pubblica,  di  indirizzo  anche  di  natura
programmatica  necessaria  all'esecuzione  dei   lavori,   ai   sensi
dell'art.  5  della  presente   ordinanza,   da   adottarsi,   previa
valutazione dell'interesse pubblico da parte  di  un  Tavolo  tecnico
appositamente istituito e su proposta del sub  Commissario  da  parte
del Comune di Norcia, con delibera consiliare, entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza; 
  Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al  fine
di corrispondere all'esigenza di unitarieta'  della  ricostruzione  e
all'elenco  delle  priorita',  come  individuati  nella  delibera  di
consiglio comunale del 24 maggio  2021,  rispettando  le  tempistiche
della ricostruzione anche in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative
alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita'  di
esecuzione  dei  lavori  privati,  nel  rispetto  dei   principi   di
trasparenza,   non   discriminazione,   parita'    di    trattamento,
proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza   delle   decisioni
adottate a tal fine; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia, ai sensi e per gli
effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario  l'ing.
Fulvio Soccodato, in  ragione  della  sua  competenza  ed  esperienza
professionale; 
  Considerato che, per la straordinaria complessita' dell'intervento,
si ritiene  opportuno  individuare  come  soggetto  attuatore  idoneo
l'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) dell'Umbria in  ragione
delle specifiche conoscenze del territorio e  competenze  ed  essendo
dotato di adeguate risorse  organizzative  e  professionali,  con  un
limitato supporto di professionalita' esterne; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del medesimo decreto  legislativo,  e  che  tale  attivita',
essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve  essere
effettuata con la massima tempestivita'; 
  Ritenuto pertanto che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della
Regione  Umbria  presenta  i   necessari   requisiti   di   capacita'
organizzativa e professionale per svolgere le  funzioni  di  soggetto
attuatore degli interventi pubblici  nel  borgo  di  Castelluccio  di
Norcia; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della stretta  interconnessione  tra
interventi pubblici e privati individuare l'Ufficio speciale  per  la
ricostruzione della Regione Umbria quale soggetto idoneo  a  svolgere
funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata,  ferma
restando  la  competenza  dell'amministrazione  comunale  in  materia
urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo
del sub Commissario; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere   supportato   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione degli interventi; 
  Ritenuto necessario che l'USR Umbria, quale  soggetto  coordinatore
della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e  la
gestione delle  attivita'  di  ricostruzione  privata  da  specifiche
figure  professionali  nonche'  da  idonei  strumenti   operativi   e
gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali
dell'edificato; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata
esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare  procedure  per
la costituzione e attivazione dei consorzi di  cui  all'art.  11  del
decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016; 
  Considerato che la mancata costituzione  dei  consorzi,  anche  nei
casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del  comune  ai
proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more  della
perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine  di
assicurare  una  gestione  integrata  e   coordinata   delle   misure
necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai
sensi dell'art. 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie  per  il
reperimento  delle  figure  professionali  di  supporto  ai  soggetti
attuatori e al  coordinatore  della  ricostruzione  privata  e  degli
strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa  essere
reso disponibile, con oneri  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare come individuati dalla  presente  ordinanza,
un  importo  pari   al   2   per   cento   dell'importo   complessivo
dell'intervento; 
  Considerato, altresi', che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del  2020
consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei  requisiti  per
il riconoscimento degli incentivi del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici  S.p.a.  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  Servizi  Energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che ai fini della ricostruzione pubblica della frazione
di Castelluccio di Norcia, assume particolare rilievo l'attuazione di
un  programma  preliminare  di  demolizione  degli   edifici   e   di
consolidamento dei terreni, con conseguente trasporto  e  trattamento
delle macerie,  da  attuarsi  necessariamente  attraverso  intervento
pubblico, come sopra precisato; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto di poter prevedere, quale modalita' accelerata di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in deroga all'art.  36
del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori
economici da consultare, che trova  ragion  d'essere  nell'urgenza  e
nella straordinaria criticita' dei lavori da eseguire,  nel  rispetto
del principio di concorrenza e rotazione; 
  Ritenuto opportuno, ai fini  dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95,
comma 4, e 148, comma 6, del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016
relativamente  alla  possibilita'  di   adottare   il   criterio   di
aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra  le  soglie  di  cui
all'art.  35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016   e   alla
possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione  automatica  per
importi  inferiori  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non  abbiano  carattere
transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte  ammesse  non
sia  inferiore  a  cinque,  ferma   restando   l'applicazione   delle
disposizioni di cui  all'art.  97,  comma  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art.  1,  comma  3,
del decreto-legge n. 32 del 2019 consentendo  l'impiego  del  sistema
cd. di inversione procedimentale anche  per  le  procedure  negoziate
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di poter procedere anche in deroga all'art. 59 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di
realizzazione delle opere, consentendo di porre a  base  di  gara  il
progetto definitivo; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n.  76  del  2020,  al
fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di  cui
all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001,  n.  327  prevedendo  che  l'approvazione  dei  progetti
relativi  agli  interventi  costituiscano  variante  agli   strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri  siano
acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di  cui  all'art.  12
della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte dell'intervento  unitario,  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificare la disciplina; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 luglio 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza  n.  110  del  2020,  la   ricostruzione   del   borgo
Castelluccio di Norcia sulla base della delibera consiliare n. 31 del
24 maggio 2021 approvata dal Comune di Norcia. 
  2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di  armonizzazione  degli  interventi  privati  con  quelli
pubblici, in quanto funzionali in una visione  coerente  e  unitaria,
propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata. 
  3. La ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia e' volta  a
ripristinare la forma urbis  dell'abitato  totalmente  distrutto  dal
sisma, e persegue  l'obiettivo  di  realizzare  un  borgo  resiliente
promuovendo  un   modello   urbano   sostenibile,   intelligente   ed
efficiente. A tal fine  sara'  promosso  l'utilizzo  di  soluzioni  e
sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado  di  garantire  la
sicurezza sismica e una elevata qualita' della vita. 
  4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione  deve  essere
effettuata in modo da  rendere  compatibili  gli  interventi  con  la
tutela   degli   aspetti   architettonici,   storici   e   ambientali
caratteristici  dei  luoghi  e   di   assicurare   una   architettura
ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 
  5. La ricostruzione pubblica del borgo di Castelluccio di Norcia e'
articolata in una successione  di  due  distinte  fasi,  nel  seguito
dettagliate: 
    a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed  attuarsi  tramite
la  presente  ordinanza,  comprendente  i  seguenti   interventi   ed
attivita': 
      1.  accertamento   e   predisposizione   degli   atti   tecnico
amministrativi  prodromici  alla  ricostruzione   complessiva   degli
edifici pubblici e privati del borgo, nonche' delle opere pubbliche a
questi funzionali, per tramite di un  intervento  unitario  pubblico,
eventualmente articolato in lotti; 
      2. realizzazione degli  interventi  pubblici  individuati  come
opere  funzionali  e  propedeutiche  alla  ricostruzione  pubblica  e
privata, anche specificati come prioritari nella delibera  consiliare
n. 31 del 24 maggio 2021; 
      3. realizzazione degli  interventi  individuati  quali  facenti
parte del tessuto residenziale pubblico/privato o  necessari  per  la
ripresa della vivibilita' del borgo  e  dei  suoi  valori  sociali  e
culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella  delibera
consiliare n. 31 del 24 maggio 2021,  la  cui  realizzazione  risulta
indipendente dall'intervento unitario  di  ricostruzione  del  centro
storico; 
      4.  avvio  dei  processi  di  realizzazione  degli   interventi
pubblici individuati  come  opere  funzionali  e  propedeutiche  alla
ricostruzione pubblica e privata nonche' degli interventi individuati
quali facenti  parte  del  tessuto  residenziale  pubblico/privato  o
necessari per la ripresa della  vivibilita'  del  borgo  e  dei  suoi
valori  sociali  e  culturali  pubblici,   anche   specificati   come
prioritari nella delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021, per la
sola fase di progettazione che risulta  indipendente  dall'intervento
unitario di ricostruzione del centro storico; 
    b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi  pubblici
per i quali e' stata avviata la progettazione nella fase 1,  e  della
ricostruzione del centro storico anche  per  tramite  dell'intervento
pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove
opportunamente  articolato  in  lotti  unitari,  da  realizzarsi  con
appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche
funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4,
sia gli edifici privati, sulla base degli  adempimenti  adottati  con
delibera del consiglio comunale di  Norcia  indicati  nella  presente
ordinanza,  da  attuarsi  con  disciplina  prevista   da   successiva
ordinanza commissariale in deroga.