Art. 10 
 
        Disposizioni relative alla demolizione degli edifici 
                   e alla rimozione delle macerie 
 
  1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la  rimozione  delle
macerie degli edifici pubblici, anche storici tutelati e degli  altri
edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere  provvisorie
di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del centro
storico, anche in relazione alla pericolosita'  di  ulteriore  crollo
connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo  per  la
pubblica incolumita' e' disciplinata dal presente articolo. 
  2.  In  considerazione  del  preminente  interesse  pubblico   alla
rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del  centro
storico e' definito dal sub Commissario un programma di interventi di
demolizione degli edifici pubblici e privati e di  superamento  delle
opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonche' di  interventi
di demolizione volontaria ove ammissibili. Il programma e'  approvato
con delibera del consiglio comunale. 
  3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 e'  istituito
un  gruppo  tecnico  di  valutazione  dell'interesse   pubblico   per
l'identificazione degli edifici per cui ricorrono  le  condizioni  di
cui al comma 1, e per la definizione,  per  singolo  edificio,  delle
modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o  alla
pubblica incolumita',  che  potranno  essere  attuate  ad  iniziativa
pubblica. Al  gruppo  tecnico  di  valutazione,  coordinato  dal  sub
Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza  BBCC  ed
il comune. Acquisite le valutazioni  tecniche  da  parte  del  gruppo
tecnico il sub Commissario  sottopone  al  sindaco  il  programma  di
interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del  consiglio
comunale. 
  4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e'  l'USR,
anche avvalendosi di soggetti pubblici, che cura la  progettazione  e
l'esecuzione  degli  interventi,  nonche'  di  rimozione,  selezione,
trasporto delle macerie  e  degli  inerti  edilizi  finalizzato  allo
stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso
di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. Le  spese
di demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative  alla
raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento  dei  rifiuti,
trovano  copertura  nel  fondo  di  cui  all'art.  11  dell'ordinanza
commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria
capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui  all'art.  4,
comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali  contributi
gia' concessi per le  attivita'  di  demolizione  e  rimozione  delle
macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal  Commissario
straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui
al comma 3 operano con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri. 
  5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente
ordinanza puo' avvalersi per l'attuazione del  programma  di  cui  al
comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso  accordi  con
le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali
possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza. 
  6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle
attivita' di demolizione e rimozione maceria, il comune provvede,  ai
sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  alla
comunicazione ai proprietari, nelle forme  di  legge  vigenti,  degli
interventi del programma di cui al comma 2, che  saranno  attuati  ad
iniziativa pubblica.  I  proprietari  possono  presentare  memorie  e
osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss.  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. In caso di opposizione da parte  del  proprietario,  il
sub Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e
spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di  rilascio
del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento. 
  7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo,
alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano,
per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi  4,
5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.