Art. 10 Disposizioni relative alla demolizione degli edifici e alla rimozione delle macerie 1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici, anche storici tutelati e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del centro storico, anche in relazione alla pericolosita' di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumita' e' disciplinata dal presente articolo. 2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del centro storico e' definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonche' di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili. Il programma e' approvato con delibera del consiglio comunale. 3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 e' istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalita' di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumita', che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub Commissario, partecipa la regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del consiglio comunale. 4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 e' l'USR, anche avvalendosi di soggetti pubblici, che cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonche' di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. Le spese di demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, trovano copertura nel fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi gia' concessi per le attivita' di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri. 5. Il sub Commissario, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza puo' avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza. 6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attivita' di demolizione e rimozione maceria, il comune provvede, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli articoli 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario puo' autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalita' dell'intervento. 7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attivita' di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 28, del decreto-legge n. 189 del 2016.