Art. 11 
 
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative,
                   procedimentali e autorizzative 
 
  1. Per i motivi di cui in premessa,  e  allo  scopo  di  consentire
l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e  l'adeguamento
della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma,
ferma  restando  la  possibilita'  di  fare  ricorso  alle  procedure
previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n.
76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109  e
110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo'  realizzare  gli
interventi  di  cui  all'art.  1,  secondo  le   seguenti   modalita'
semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4  e
30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016  e  dei  principi  di
tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: 
    a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle  soglie
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'
consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a),  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto; 
    b) per i contratti lavori di importo inferiore o pari alle soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  riferiti
esclusivamente agli interventi di demolizione e  messa  in  sicurezza
dell'edificato superstite, e' consentito  l'affidamento  diretto,  in
deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di
importo  superiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, e' consentito  ricorrere  alla  procedura
negoziata senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  di  cui
all'art.  63  del  decreto  legislativo  n.  50  del   2016,   previa
consultazione di almeno cinque operatori  economici,  ove  esistenti,
individuati in base ad indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di
operatori economici, nel rispetto del  criterio  di  rotazione  degli
inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016; 
    d) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie  di
cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito
ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo n. 50 del  2016,  alla  procedura  negoziata  con  almeno
cinque operatori economici, ove esistenti,  individuati  in  base  ad
indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici.
L'avviso riportante l'esito della procedura di  affidamento  contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati. 
  2.  Il  soggetto  attuatore,  d'intesa  con  il  sub   Commissario,
individua le opere per cui applicare i  processi  di  rendicontazione
della  sostenibilita'  degli  edifici  in  conformita'  a  protocolli
energetico ambientali,  rating  system  nazionali  o  internazionali,
avendo ad obiettivo il raggiungimento delle  relative  certificazioni
di sostenibilita'. 
  3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma
4, e 148, comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il
soggetto  attuatore  puo'  adottare,  indipendentemente  dall'importo
posto a base di gara, il criterio di  aggiudicazione  con  il  prezzo
piu' basso e la possibilita' di esercitare la facolta' di  esclusione
automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per  appalti  che  non  abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non sia inferiore a  cinque,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  4. Nei contratti relativi ai lavori,  la  verifica  ai  fini  della
validazione puo' essere effettuata in deroga al  comma  6,  dell'art.
26, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Il  soggetto  attuatore,  in  deroga  all'art.  59  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base  di
gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e  non  oltre  trenta
giorni dall'approvazione dei progetti da parte  della  Conferenza  di
servizi speciale, il soggetto attuatore  autorizza  la  consegna  dei
lavori sotto riserva di legge. 
  6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria  e  architettura  e  di
progettazione per la ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle
opere di cui alla  presente  ordinanza,  possono  essere  oggetto  di
partizione  qualora,  pur  avendo  piu'  omogeneita'  tipologiche   e
funzionali, siano relativi ad attivita' autonome  e  separabili,  ivi
inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono
la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi  di
recupero modulare di un  unico  edificio  per  renderlo  parzialmente
fruibile in tempi piu' rapidi. 
  7. Per gli affidamenti  di  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  e'
facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei  contratti
anche in deroga al termine dilatorio di cui  all'art.  32,  comma  9,
decreto legislativo n. 50 del 2016 per le  procedure  indicate  dalle
lettere a) e b) c) del comma 1 del presente articolo. 
  8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione  del
provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni  dall'avvio  delle
procedure. 
  9. In deroga all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019,
il soggetto  aggiudicatore  puo'  decidere  che  le  offerte  saranno
esaminate  prima  della  verifica  dell'idoneita'   degli   offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art.  63
del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e  oltre  i  termini  ivi
previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata  se
specificamente prevista negli  inviti.  Ai  fini  del  controllo  sul
possesso  dei  requisiti   di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la  sussistenza
dei  requisiti  sul  primo  classificato  e  provvede,  mediante   un
meccanismo  casuale,  ad  effettuare  un  sorteggio  tra  gli   altri
operatori che partecipano  alla  procedura  sui  quali  effettuare  i
controlli,  segnalando  immediatamente  le  eventuali   irregolarita'
riscontrate  all'ANAC.  Dei  risultati  del  sorteggio   viene   data
immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del  principio
di riservatezza. 
  10.  Il  soggetto  attuatore  puo'  ricorrere  agli  strumenti   di
modellazione elettronica dei processi anche per  importi  diversi  da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017. 
  11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva  in  fase  di
espletamento dei lavori, il  soggetto  attuatore  puo'  inserire  nei
capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai  limiti
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL),  al  fine
di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando  i  diritti
inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione
deve essere inserito nell'offerta economica. 
  12. Al fine di incrementare la  produttivita'  nei  cantieri  degli
interventi di cui all'art. 1, l'operatore  economico  esecutore  puo'
stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105,
comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n.  50  del
2016. 
  13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati,
l'art. 5  del  decreto-legge  n.  76  del  2020  si  applica  fino  a
conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 
  14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la
gestione e consegna  dei  lavori  per  parti  funzionali  secondo  le
esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma  ravvisate
congiuntamente al sub Commissario. 
  15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi,
in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4 del decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi  di
cui alla presente ordinanza  costituiscono  variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della  conferenza  speciale  di  cui  all'art.  12   della   presente
ordinanza. 
  16. Al fine di accelerare  l'ultimazione  dei  lavori  rispetto  al
termine contrattualmente previsto, il contratto  puo'  prevedere  che
all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale  in  misura
superiore a quella di cui  all'art.  113-bis,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per  ogni  giorno
di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto  per  il  calcolo  della  penale,
mediante utilizzo delle somme  per  imprevisti  indicate  nel  quadro
economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione  dell'appalto  sia
conforme alle obbligazioni assunte. 
  17. Nella realizzazione dei lavori di cui alla presente  ordinanza,
ai  sensi  dell'art.  30,  comma  1,  terzo  periodo,   del   decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  il  principio  di  economicita'   e'
subordinato alla necessita' di  completamento  dei  lavori  nel  piu'
breve tempo possibile, in particolare per le esigenze  sociali  e  di
tutela del patrimonio culturale evidenziate in  premessa  e  connesse
alla ricostruzione post sisma. 
  18. In attuazione del comma precedente la  progettazione,  oltre  a
quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei
tempi di realizzazione dei lavori.