Art. 2 
 
                 Principi generali di coordinamento 
 
  1.  La  ricostruzione  del  borgo  di  Castelluccio  di  Norcia  e'
realizzata promuovendo il  costante  coordinamento  degli  interventi
pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR e il  Comune
adottano, ciascuno per le rispettive competenze,  ogni  misura  utile
per la promozione dell'efficienza, la semplificazione,  la  celerita'
degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni  tra
ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio  degli  interventi,
comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo,
di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di  atti  di  natura
organizzativa e provvedimentale al fine  di  rispettare  i  tempi  di
realizzazione e l'effettivita' della  ricostruzione  sulla  base  dei
principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza   delle   decisioni
adottate. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, il sub Commissario, l'USR e il Comune
esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa  e
coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di
unitarieta'  della  ricostruzione,  tenendo  conto  delle   priorita'
indicate  nella  delibera  consiliare  del  24  maggio  2021,  e  per
rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione  anche
in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e
alle  ordinanze  commissariali   relativi   alla   disciplina   sulla
costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei  lavori
privati. 
  3.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dalla   presente
ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel borgo  di
Castelluccio di Norcia si applicano le disposizioni  del  codice  dei
contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016,
le disposizioni  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  come
convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,
nonche'   le   ordinanze   commissariali.   Gli   interventi    della
ricostruzione privata, non ricompresi nell'intervento unitario,  sono
disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo
e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del  procedimento
amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189
del 2016, nonche' dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n.  100
del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.