Art. 4 Governance 1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Castelluccio di Norcia, il sub Commissario, l'USR e il Comune adottano nella prima fase di cui all'art. 1, comma 5, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza. 2. Il Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 15 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantisce altresi' ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione. 3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata: a) l'USR svolge le funzioni di cui agli articoli 7 e 8 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato; b) il comune contribuisce alla ricostruzione con le attivita' indicate all'art. 5 della presente ordinanza e con tutte le attivita' riconducibili alla propria competenza, e promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione; c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico. 4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica il soggetto attuatore di cui all'art. 8 ha il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi assegnatigli, di stazione appaltante nonche' di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Si interfaccia con il Tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub Commissario e adegua le modalita' e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.