Art. 5 
 
                Accertamento dell'intervento unitario 
                    per la ricostruzione pubblica 
 
  1. L'accertamento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), punto  1,
e' effettuato tramite una o piu' delibere del consiglio  comunale  di
Norcia, da adottare anche contestualmente  alla  adozione  del  Piano
attuativo, o che costituiscono aggiornamento integrativo e/o variante
della Piano attuativo stesso. 
  2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una
congrua  motivazione  delle  ragioni  di  particolare  criticita'  ed
urgenza dei lavori, i seguenti elementi: 
    a) una planimetria in scala 1:2000, o inferiore, che  identifichi
con  chiarezza  l'area  degli  interventi   da   realizzare   tramite
ricostruzione pubblica, non necessariamente coincidente con  l'intero
perimetro del centro storico, ed  ogni  altra  documentazione  utile,
anche fotografica; 
    b) il censimento e  l'identificazione  catastale  degli  immobili
privati e pubblici coinvolti; 
    c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli  soggetti
a demolizione, che potranno essere demoliti  ad  iniziativa  pubblica
nonche'  dei  terreni  da  consolidare  con   specifici   interventi,
nell'ambito della ricostruzione pubblica; 
    d) l'elenco aggiornato delle  domande  di  ricostruzione  privata
presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione, il  livello  di
istruttoria  e  gli  eventuali  contributi  concessi  relativi   agli
immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettera  a)  e
b); 
    e) le indicazioni relative alla natura degli interventi,  secondo
il seguente schema: 
      1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa
area di sedime; 
      2. ricostruzione con ampliamenti  di  superfici  o  volumi  e/o
modifiche della sagoma; 
      3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria,  ferme  restando
in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla  legge
per  ragioni  di  consolidamento  antisismico  e  di  efficientamento
energetico, secondo quanto previsto dalle ordinanze  100  e  107  del
2020; 
    f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli  immobili  di  cui
alle lettera a) e b), con particolare riguardo  per  quelli  previsti
dal decreto legislativo n. 42/2004; 
    g) la preventiva definizione di  consorzi  obbligatori  ai  sensi
dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n.  189  del  2016,
oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei
proprietari alla ricostruzione  pubblica,  alle  condizioni  previste
dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica»,  che  sara'
reso disponibile dal  Commissario  straordinario;  resta  inteso  che
tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione  sulla
base delle disposizioni vigenti; 
    h) l'indicazione di elementi dell'arredo  urbano  ed  ogni  altra
indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al
fine di promuovere la qualita' architettonica,  in  coerenza  con  il
Piano attuativo adottato o in via di adozione. 
  Ai fini dell'attuazione di quanto previsto  dalla  lettera  c)  del
presente comma si procede secondo quanto disposto all'art. 10. 
  3. Le delibere comunali, di cui al comma precedente, sono adottate,
anche con  il  supporto  e  la  collaborazione  del  sub  Commissario
indicato dall'art. 4 e dell'USR Umbria, entro il termine di  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 
  4. La delibera consiliare e' trasmessa tempestivamente al  soggetto
attuatore di cui al successivo art. 7 e al sub Commissario indicato.