Art. 5 Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica 1. L'accertamento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), punto 1, e' effettuato tramite una o piu' delibere del consiglio comunale di Norcia, da adottare anche contestualmente alla adozione del Piano attuativo, o che costituiscono aggiornamento integrativo e/o variante della Piano attuativo stesso. 2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticita' ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi: a) una planimetria in scala 1:2000, o inferiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica; b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti; c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione, che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica nonche' dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica; d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lettera a) e b); e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema: 1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime; 2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma; 3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle ordinanze 100 e 107 del 2020; f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lettera a) e b), con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo n. 42/2004; g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'art. 11, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo «Schema di contratto della ricostruzione pubblica», che sara' reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti; h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualita' architettonica, in coerenza con il Piano attuativo adottato o in via di adozione. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del presente comma si procede secondo quanto disposto all'art. 10. 3. Le delibere comunali, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub Commissario indicato dall'art. 4 e dell'USR Umbria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 4. La delibera consiliare e' trasmessa tempestivamente al soggetto attuatore di cui al successivo art. 7 e al sub Commissario indicato.