Art. 7 
 
              Individuazione e compiti del Coordinatore 
                     della ricostruzione privata 
 
  1. In ragione della necessita' di  coordinare  le  attivita'  della
ricostruzione  privata  al  fine  di  corrispondere  all'esigenza  di
unitarieta'  della  ricostruzione  e  alle  tempistiche  di  cui   al
cronoprogramma, come individuati nella delibera consiliare n. 31  del
24 maggio 2021, nonche' della stretta interconnessione tra interventi
pubblici e privati, l'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  della
Regione Umbria e' individuato quale Coordinatore della  ricostruzione
privata. A tal fine, sentito il comune ed il sub  Commissario,  attua
ogni  necessaria   attivita'   volta   alla   accelerazione   ed   al
coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni
interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre,  del
cronoprogramma   di   realizzazione   delle   opere    pubbliche    e
dell'intervento unitario. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio  speciale  per  la
ricostruzione della Regione Umbria, in raccordo con il Comune, adotta
le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 9.