Art. 7 Individuazione e compiti del Coordinatore della ricostruzione privata 1. In ragione della necessita' di coordinare le attivita' della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati nella delibera consiliare n. 31 del 24 maggio 2021, nonche' della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e' individuato quale Coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attivita' volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e dell'intervento unitario. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, in raccordo con il Comune, adotta le misure piu' opportune nel rispetto dei principi di cui all'art. 9.