Art. 8 
 
                Individuazione del soggetto attuatore 
 
  1. In ragione della unitarieta' degli interventi, e  della  stretta
interconnessione  tra  interventi  pubblici  e   privati,   l'Ufficio
speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, il quale presenta
i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale,  e'
individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di  soggetto
attuatore, per tutti  gli  interventi  di  cui  all'art.  3  e  ferma
restando  la  competenza  dell'amministrazione  comunale  in  materia
urbanistica ed edilizia del territorio; 
  3. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che
richiedano particolari competenze tecniche e  professionalita',  puo'
avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di  accordi
ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990. 
  4. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui  alla  presente
ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari  all'affidamento
dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  all'approvazione  del
progetto,  alla  dichiarazione  di  pubblica   utilita'   finalizzata
all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove
necessarie. 
  5.  Per  le  attivita'   di   assistenza   tecnica,   giuridica   e
amministrativa,  anche   di   tipo   specialistico,   connesse   alla
realizzazione  degli  interventi,  i   soggetti   attuatori   possono
avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici  degli  interventi
da realizzare, di professionalita' individuate con  le  modalita'  di
cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.