Art. 8 Individuazione del soggetto attuatore 1. In ragione della unitarieta' degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria, il quale presenta i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, e' individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, per tutti gli interventi di cui all'art. 3 e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio; 3. Il sub Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalita', puo' avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990. 4. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilita' finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie. 5. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.