Art. 11 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Ministero, successivamente  all'erogazione  dell'agevolazione
spettante, procede allo  svolgimento  dei  controlli  previsti  dalle
disposizioni  nazionali  al  fine  di  verificare,  su  un   campione
significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di atto  notorio  rilasciate  dai  medesimi
soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione.  Nel  caso
di esito negativo dei controlli, il  Ministero  procede  alla  revoca
delle agevolazioni. 
  2. A tal fine, il Ministero puo' effettuare accertamenti  d'ufficio
anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli  archivi
e dei pubblici  registri  utili  alla  verifica  degli  stati,  delle
qualita'  e  dei  fatti  riguardanti  le  dichiarazioni   sostitutive
presentate  dai  soggetti   beneficiari   durante   il   procedimento
amministrativo disciplinato dal presente decreto.