Art. 12 Revoche 1. Il contributo concesso e' revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilita' penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento; c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 10; d) il soggetto beneficiario non consenta le attivita' di controllo di cui all'art. 11; e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 8. 2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.