Art. 12 
 
                               Revoche 
 
  1.  Il  contributo  concesso  e'  revocato,   ferme   restando   le
disposizioni  vigenti  per   le   responsabilita'   penali   per   le
dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora: 
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di
ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti  irregolare
la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al  soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b) risultino  false  o  non  conformi  le  dichiarazioni  rese  e
sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento; 
    c) il soggetto beneficiario non  adempia  agli  obblighi  di  cui
all'art. 10; 
    d)  il  soggetto  beneficiario  non  consenta  le  attivita'   di
controllo di cui all'art. 11; 
    e) sia riscontrato il superamento  dei  limiti  di  cumulo  delle
agevolazioni di cui all'art. 8. 
  2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Ministero dispone la
revoca, totale o  parziale,  del  contributo  e,  anche  mediante  il
soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate,  anche
con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  fatte  salve  le  ulteriori
sanzioni previste dalla normativa vigente. 
  3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono  versate  su  un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per  restare
acquisite all'erario.