Art. 15 
 
                       Invarianza della spesa 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
di cui all'art. 1, comma 2,  del  presente  decreto,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi  dell'art.
6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a.-  Invitalia  si  provvede  esclusivamente
nell'ambito  della  convenzione  del  25  marzo  2021,  citata  nelle
premesse, stipulata ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  123  e  dell'art.  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.