Art. 15 Invarianza della spesa 1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dall'attivita' rimessa, ai sensi dell'art. 6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.- Invitalia si provvede esclusivamente nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.