Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «decreto-legge»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; b) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica; c) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione per l'erogazione della stessa, disponibile presso l'apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero; d) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; e) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento; f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) «Ricavi»: i ricavi e i compensi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.