Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    a) «decreto-legge»: il  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 
    b) «Ministero»: il Ministero della transizione ecologica; 
    c)  «procedura  informatica»:  il  sistema  telematico   per   la
presentazione  delle  domande   di   accesso   all'agevolazione   per
l'erogazione della  stessa,  disponibile  presso  l'apposita  sezione
dedicata presente sul sito internet del Ministero; 
    d) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863  final  del
19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale
la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita'  con  il
mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    e) «RNA»: il Registro nazionale degli aiuti  di  Stato  istituito
dall'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017
a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del  regolamento
n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del  direttore  generale  per
gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento; 
    f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    g) «Ricavi»: i ricavi e i compensi di cui all'art. 85,  comma  1,
lettere a) e b) del TUIR.