Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1.  Possono  presentare  domanda  di  concessione  del   contributo
straordinario a valere sul Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  2,  le
societa' di gestione degli impianti di  selezione  e  di  riciclo  di
rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e  che,  alla  data  di
presentazione  della  domanda,  siano  in  possesso   dei   seguenti,
ulteriori requisiti: 
    a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle
imprese e attive; 
    b)  dimostrino,  con  la  dichiarazione  dei   redditi   relativa
all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il
registro delle imprese e una situazione  patrimoniale  e  finanziaria
aggiornata, di aver continuato a  operare  nonostante  la  crisi  del
sistema generata dal calo della domanda  di  materiale  riciclato  in
conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19; 
    c) abbiano registrato una riduzione  dell'ammontare  dei  ricavi,
nelle misure previste dal successivo art. 4; 
    d) risultino iscritte all'assicurazione generale  obbligatoria  o
alle  forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima  oppure  alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335; 
    e) non siano  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
non sussistano nei loro confronti le cause di  divieto,  decadenza  o
sospensione di cui all'art. 67 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159; 
    f) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano  soggetti  a
procedure concorsuali con finalita' liquidatoria. 
  2. Non possono, in  ogni  caso,  essere  ammessi  al  contributo  i
soggetti che, alla  data  del  31  dicembre  2019,  si  trovavano  in
condizioni tali da  risultare  impresa  in  difficolta',  cosi'  come
individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE)  n.  651/2014,
fatta  eccezione  per  le  microimprese   e   le   piccole   imprese,
classificate tali ai sensi dell'allegato I del  medesimo  regolamento
(UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni  di  cui  al
presente decreto anche se gia' in difficolta' alla predetta data  del
31 dicembre  2019,  ferma  restando,  in  ogni  caso,  la  condizione
prevista alla lettera f) del  comma  1,  e  purche'  le  imprese  non
abbiano  ricevuto  aiuti  per  il  salvataggio   o   aiuti   per   la
ristrutturazione.