Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono presentare domanda di concessione del contributo straordinario a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 2, le societa' di gestione degli impianti di selezione e di riciclo di rifiuti in alluminio aventi codice CER 150104 e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti: a) risultino regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese e attive; b) dimostrino, con la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta, l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese e una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, di aver continuato a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19; c) abbiano registrato una riduzione dell'ammontare dei ricavi, nelle misure previste dal successivo art. 4; d) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; e) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) non si trovino in stato di liquidazione ne' siano soggetti a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria. 2. Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, che possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto anche se gia' in difficolta' alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera f) del comma 1, e purche' le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.