Art. 4 Determinazione e misura del contributo straordinario 1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa in forma di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 1, comma 2, e ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo. 2. Il contributo e' concedibile fino al 20% (venti per cento) della riduzione dell'ammontare dei ricavi registrata dal soggetto richiedente nell'esercizio 2020 rispetto al valore dei ricavi relativo all'esercizio 2019, e non puo' comunque risultare superiore alla misura prevista dal regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione della domanda.