Art. 4 
 
        Determinazione e misura del contributo straordinario 
 
  1. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa  in  forma
di  contributo  in  conto  esercizio,  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie disponibili di cui all'art. 1, comma 2,  e  ai  sensi  di
quanto previsto dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo. 
  2. Il contributo e' concedibile fino al 20% (venti per cento) della
riduzione  dell'ammontare  dei   ricavi   registrata   dal   soggetto
richiedente  nell'esercizio  2020  rispetto  al  valore  dei   ricavi
relativo all'esercizio 2019, e non puo' comunque risultare  superiore
alla misura prevista dal regolamento UE 1407/2013  della  Commissione
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis». 
  3.  Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni
concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della
dotazione finanziaria di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente
decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in
proporzione  all'importo  dell'agevolazione   spettante   a   ciascun
soggetto istante. Tutti  i  soggetti  ammissibili  alle  agevolazioni
concorrono al riparto, senza alcuna  priorita'  connessa  al  momento
della presentazione della domanda.