Art. 5 Modalita' di accesso ai contributi 1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, ai sensi del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica. 2. Ciascun soggetto istante puo' presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione. 3. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per l'economia circolare del Ministero, a seguito dell'approvazione del presente decreto da parte della Commissione europea di cui all'art. 16, comma 3. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. 4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale e' stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.