Art. 5 
 
                 Modalita' di accesso ai contributi 
 
  1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al presente decreto, i
soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda,  ai  sensi
del comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica. 
  2. Ciascun soggetto istante puo' presentare  una  sola  domanda  di
ammissione all'agevolazione. 
  3. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore
generale  per  l'economia  circolare   del   Ministero,   a   seguito
dell'approvazione del presente decreto  da  parte  della  Commissione
europea di cui all'art. 16, comma 3. Con  il  medesimo  provvedimento
sono resi  disponibili  lo  schema  in  base  al  quale  deve  essere
presentata la domanda di  ammissione  alle  agevolazioni,  unitamente
all'ulteriore documentazione utile  allo  svolgimento  dell'attivita'
istruttoria da parte del Ministero. 
  4. La presentazione dell'istanza e' sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato
camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale  e'
stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.