Art. 7 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. Trascorso il termine finale per la presentazione  delle  domande
di  accesso  alle  agevolazioni,  il  Ministero,  tramite   l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. - Invitalia, verifica la completezza e  la  regolarita'  della
domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di
ammissibilita' sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  dal  soggetto
istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto  dalla  sezione
3.1. del quadro temporaneo. 
  2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione
a corredo dell'istanza, il Ministero procede  alla  trasmissione  dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 
  3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al  comma  1  si
concludono   positivamente,   il   Ministero,   sulla   base    delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione
concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma  2,
tenendo conto  dell'eventuale  riparto,  procede  alla  registrazione
dell'aiuto individuale sul RNA e  adotta  uno  o  piu'  provvedimenti
cumulativi  di  concessione  delle  agevolazioni  con   decreto   del
direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare  sul  sito
web del Ministero (http://www.mite.gov.it), fermi, in ogni caso,  gli
obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli  26
e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  4. Le comunicazioni inerenti al procedimento  di  cui  al  presente
decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta
elettronica certificata (PEC).