Art. 7 Concessione delle agevolazioni 1. Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, verifica la completezza e la regolarita' della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante e il rispetto del massimale di aiuti previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo. 2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risulti incompleta la documentazione a corredo dell'istanza, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul RNA e adotta uno o piu' provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per l'economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero (http://www.mite.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 4. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).