Art. 9 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' erogato dal Ministero,  previa  verifica  della
vigenza della regolarita'  contributiva  del  soggetto  beneficiario,
tramite l'acquisizione  d'ufficio,  ai  sensi  dell'art.  44-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
documento  unico  di   regolarita'   contributiva   (DURC),   nonche'
dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. Nel caso in cui emergano delle irregolarita'  nell'ambito  delle
attivita' di verifica di  cui  al  comma  1,  il  Ministero  provvede
all'erogazione  secondo  le  modalita'  e  i  tempi  previsti   dalle
procedure  per  l'attivazione  dell'intervento  sostitutivo  di   cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero  a  segnalare
l'inadempimento  alle  amministrazioni  competenti   secondo   quanto
previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.