Art. 2 
 
Estensione dell'obbligo vaccinale  al  personale  delle  universita',
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
                 e degli istituti tecnici superiori 
 
  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Dal  1°
febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione  dell'infezione
da SARS-CoV-2 di cui  al  comma  1  si  applica  al  personale  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e  coreutica  e  degli  istituti  tecnici  superiori((,  nonche'   al
personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale))»; 
    b) al comma 2: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte  le
seguenti: «e del comma 1-bis»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole «comma  1,  lettera  a),»
sono inserite le seguenti: «((e al comma 1-bis) e))»; 
    c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere  dal
15 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  15  giugno
2022»; 
    d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari»  sono
sostituite dalle seguenti:  «,  degli  istituti  penitenziari,  delle
universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica e degli istituti tecnici superiori». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo    4-terdel
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76  (Misure
          urgenti per il contenimento dell'epidemia da  COVID-19,  in
          materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di
          concorsi pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  1°
          aprile 2021, n. 79: 
              «Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il  personale  della
          scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico,
          della polizia locale, degli organismi di cui alla  legge  3
          agosto 2007, n. 124, delle strutture  di  cui  all'articolo
          8-ter del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,
          degli  istituti  penitenziari,  delle  universita',   delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica e degli istituti tecnici superiori). - 1. Dal  15
          dicembre  2021,  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione
          dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter,  da
          adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,
          entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi
          COVID-19   previsti   dall'articolo   9,   comma   3,   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  si
          applica anche alle seguenti categorie: 
                a) personale  scolastico  del  sistema  nazionale  di
          istruzione,  delle  scuole  non  paritarie,   dei   servizi
          educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei  centri  provinciali
          per l'istruzione degli adulti,  dei  sistemi  regionali  di
          istruzione  e  formazione  professionale  e   dei   sistemi
          regionali  che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione   e
          formazione tecnica superiore; 
                b) personale del comparto della difesa,  sicurezza  e
          soccorso pubblico,  della  polizia  locale,  nonche'  degli
          organismi di cui agliarticoli 4,6e7 della  legge  3  agosto
          2007,  n.  124,  e,  a  decorrere  dal  15  febbraio  2022,
          personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  di
          cui all'articolo 12 del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.
          82, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
          2021, n. 109; 
                c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
          attivita' lavorativa nelle strutture  di  cui  all'articolo
          8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  ad
          esclusione di quello che svolge  attivita'  lavorativa  con
          contratti esterni, fermo  restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 4 e 4-bis; 
                d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
          attivita'   lavorativa   alle   dirette   dipendenze    del
          Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   o   del
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita',
          all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti   e
          minori. 
              1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la
          prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma  1
          si  applica   al   personale   delle   universita',   delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica e degli istituti tecnici superiori. 
              2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
          lo svolgimento  delle  attivita'  lavorative  dei  soggetti
          obbligati ai sensi  del  comma  1  e  del  comma  1-bis.  I
          dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni  di
          cui al comma 1, lettera a), e comma 1-bis)  i  responsabili
          delle strutture in cui presta servizio il personale di  cui
          al comma 1, lettere b), c) e  d),  assicurano  il  rispetto
          dell'obbligo di cui al comma 1. I  direttori  degli  uffici
          scolastici regionali e le autorita'  degli  enti  locali  e
          regionali    territorialmente    competenti     verificano,
          rispettivamente,   l'adempimento   del   predetto   obbligo
          vaccinale  da  parte  dei  dirigenti   scolastici   e   dei
          responsabili delle scuole  paritarie  nonche'  delle  altre
          istituzioni di cui al comma 1, lettera a).  L'attivita'  di
          verifica e l'adozione dell'atto di accertamento sono svolte
          secondo le modalita' e con gli effetti di cui al  comma  3.
          In  caso  di  sospensione  dei  dirigenti  scolastici,   la
          reggenza   delle   istituzioni   scolastiche   statali   e'
          attribuita  ad  altro  dirigente  per   la   durata   della
          sospensione.  Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 4, commi 2 e 7. 
              3.  I  soggetti  di   cui   al   comma   2   verificano
          immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di  cui
          al comma 1  acquisendo  le  informazioni  necessarie  anche
          secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
          del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei  casi
          in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione  anti
          SARS-CoV-2  o   la   presentazione   della   richiesta   di
          vaccinazione nelle modalita'  stabilite  nell'ambito  della
          campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui  al  comma  2
          invitano, senza indugio, l'interessato  a  produrre,  entro
          cinque   giorni    dalla    ricezione    dell'invito,    la
          documentazione    comprovante     l'effettuazione     della
          vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
          al differimento della  stessa  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma  2,  ovvero  la  presentazione  della  richiesta   di
          vaccinazione da eseguirsi in un  termine  non  superiore  a
          venti  giorni  dalla  ricezione  dell'invito,  o   comunque
          l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale  di
          cui al comma 1. In caso di presentazione di  documentazione
          attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di  cui
          al   comma   2   invitano   l'interessato   a   trasmettere
          immediatamente  e  comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla
          somministrazione,     la     certificazione      attestante
          l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In  caso  di  mancata
          presentazione della documentazione  di  cui  al  secondo  e
          terzo periodo i  soggetti  di  cui  al  comma  2  accertano
          l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno  immediata
          comunicazione   scritta    all'interessato.    L'atto    di
          accertamento   dell'inadempimento   determina   l'immediata
          sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa,
          senza  conseguenze  disciplinari   e   con   diritto   alla
          conservazione del rapporto di lavoro.  Per  il  periodo  di
          sospensione, non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
          compenso o emolumento, comunque denominati. La  sospensione
          e'   efficace   fino   alla    comunicazione    da    parte
          dell'interessato al  datore  di  lavoro  dell'avvio  o  del
          successivo completamento del  ciclo  vaccinale  primario  o
          della somministrazione della dose di richiamo,  e  comunque
          non oltre il 15 giugno 2022. 
              4.  I  dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle
          istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono  alla
          sostituzione   del   personale   docente,   educativo    ed
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  sospeso   mediante
          l'attribuzione di contratti  a  tempo  determinato  che  si
          risolvono  di  diritto  nel  momento  in  cui  i   soggetti
          sostituiti,   avendo   adempiuto   all'obbligo   vaccinale,
          riacquistano il diritto di svolgere l'attivita' lavorativa.
          Il  Ministero   dell'istruzione   per   l'anno   scolastico
          2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia
          e delle finanze le unita' di personale scolastico privo  di
          vaccinazione e sospeso  dal  servizio  e  la  durata  della
          sospensione. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sulla base dell'esito del monitoraggio  e  previa  verifica
          tramite i servizi di rilevazione delle presenze forniti dal
          sistema  informativo  NoiPA,  provvede  ad  effettuare   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              5.  Lo   svolgimento   dell'attivita'   lavorativa   in
          violazione dell'obbligo vaccinale di  cui  al  comma  1  e'
          punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le
          conseguenze disciplinari secondo i  rispettivi  ordinamenti
          di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si
          applicano anche in caso di esercizio della professione o di
          svolgimento dell'attivita' lavorativa in  violazione  degli
          obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis. 
              6. La violazione delle disposizioni di cui al  comma  2
          e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e  9,
          del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74.  La
          sanzione e' irrogata  dal  prefetto  e  si  applicano,  per
          quanto non stabilito dal presente  comma,  le  disposizioni
          delle sezioni I e II del  capo  I  dellalegge  24  novembre
          1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le  violazioni  di
          cui al comma 5, la  sanzione  amministrativa  prevista  dal
          comma 1 del citatoarticolo 4 del decreto-legge  n.  19  del
          2020e' stabilita nel pagamento di una somma da euro  600  a
          euro 1.500.».