((Art. 2-bis 
 
Durata   delle   certificazioni   verdi    COVID-19    di    avvenuta
  somministrazione della dose di  richiamo  della  vaccinazione  anti
  SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19. 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «la  certificazione
verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la  certificazione
verde   COVID-19   ha   validita'   a   far   data   dalla   medesima
somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»; 
    b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
      «4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi
accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno
dalla somministrazione della prima dose  di  vaccino  e'  rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha  validita'  di  sei  mesi  a  decorrere  dall'avvenuta
guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi  accertati
positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della  relativa  dose  di  richiamo  e'  rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
          52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  giugno
          2021, n. 87, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
          1.