((Art. 2-bis Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19. 1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «la certificazione verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione verde COVID-19 ha validita' a far data dalla medesima somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»; b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo».))
Riferimenti normativi - Per l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.