((Art. 2-ter 
 
       Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza 
 
  1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74, e' inserito il seguente: 
    
  «7-quater.   Le   disposizioni    di    cui    al    comma    7-bis
sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione
avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale
primario».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7-ter, del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (Ulteriori
          misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
          2020, n. 125: 
              «Art. 1 (Misure di contenimento  della  diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
              7-ter. Con circolare del Ministero  della  salute  sono
          definite le modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla  base
          dei criteri stabiliti dal Comitato  tecnico-scientifico  di
          cui  all'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione
          del regime di quarantena di cui ai commi  6  e  7  consegue
          all'esito  negativo  di  un  test   antigenico   rapido   o
          molecolare per  la  rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2,
          effettuato anche presso centri privati a cio' abilitati. In
          quest'ultimo caso, la  trasmissione,  con  modalita'  anche
          elettroniche,    al     dipartimento     di     prevenzione
          territorialmente competente del referto con esito  negativo
          determina la cessazione del regime di quarantena.».