Art. 3 
 
     Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9-bis: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente  ai
soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi  COVID-19,  di
cui  all'articolo  9,  comma  2,  l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
attivita', nell'ambito del territorio nazionale: 
        a) servizi alla persona; 
        b) pubblici uffici, servizi postali,  bancari  e  finanziari,
attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il
soddisfacimento di esigenze  essenziali  e  primarie  della  persona,
individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della  giustizia,  dello
sviluppo economico  e  ((per  la  pubblica  amministrazione)),  entro
quindici giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; 
        c)  colloqui  visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e   gli
internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e
minori. 
      1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e  c),
si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione  di  cui  al  comma
1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla  data  di
efficacia del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui alla medesima  lettera,  se  diversa.  Le  verifiche  ((volte  ad
accertare)) che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di
cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui  al
medesimo comma sono  effettuate  dai  relativi  titolari,  gestori  o
responsabili ai sensi del comma 4.»; 
      2) al comma 3, le parole «al comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
        b) all'articolo 9-sexies: 
        1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici  popolari»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche'  ai  difensori,  ai  consulenti,  ai
periti   e   agli   altri   ausiliari   del    magistrato    estranei
((all'amministrazione della giustizia))»; 
        2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti  del
processo.»; 
        3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza
del difensore  con  seguente  al  mancato  possesso  o  alla  mancata
esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1  non
costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.»; 
        c) all'articolo 9-septies,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
seguente: «7.  Nelle  imprese,  dopo  il  quinto  giorno  di  assenza
ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere
il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto  di
lavoro stipulato per la sostituzione, comunque  per  un  periodo  non
superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto ter
mine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con  diritto
alla conservazione del posto di lavoro  per  il  lavoratore  sospeso.
((E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro
non appena il  lavoratore  entri  in  possesso  della  certificazione
necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia'  stipulato  un
contratto di lavoro per la sua sostituzione.))». 
  2.  All'articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di  San
Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Fino al ((31 marzo 2022)), ai soggetti di cui  al  comma  1
non  si  applicano  altresi'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  e  all'articolo  1
del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.». 
  ((2-bis. La procedura di emissione e trasmissione  del  certificato
di guarigione dal l'infezione  da  SARS-CoV-2  da  parte  del  medico
curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19  non
comporta alcun onere a carico del paziente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per gli articoli 9, 9-bis, 9-sexies e  9-septies  del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  veda
          nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti  per  l'esercizio  in
          sicurezza  delle  attivita'   scolastiche,   universitarie,
          sociali  e  in  materia  di  trasporti",  convertito,   con
          modificazioni dalla legge 24 settembre 2021 n. 133: 
              «Art. 6 (Disposizioni urgenti per la Repubblica di  San
          Marino). - In vigore dal 8 gennaio 20221.  Ai  soggetti  in
          possesso di un certificato di vaccinazione anti  SARS-CoV-2
          rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie   della
          Repubblica di San Marino, la certificazione verde  COVID-19
          di  cui  all'articolo  9,  comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e'
          rilasciata  nel  rispetto  delle  indicazioni  fornite  con
          circolare del  Ministero  della  salute  che  definisce  le
          modalita' di vaccinazione in coerenza  con  le  indicazioni
          dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28  febbraio
          2022 le disposizioni di cui  agli  articoli  9-bis,  9-ter,
          9-ter.1,  9-ter.2,  9-quater,   9-quinquies,   9-sexies   e
          9-septies  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,
          n. 87, non  si  applicano  ai  soggetti  di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui  al
          comma 1 non si applicano altresi' le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile  2021,
          n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
          2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30  dicembre
          2021, n. 229.». 
              «Si riporta  il  testo  dell'articolo  4-quinquies  del
          decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti  per  il
          contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  materia  di
          vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia  e  di  concorsi
          pubblici" convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
          maggio 2021, n. 76: 
              «Art.   4-quinquies   (Estensione   dell'impiego    dei
          certificati  vaccinali  e  di  guarigione  sui  luoghi   di
          lavoro). - 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i  soggetti
          di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1  e  2,  9-sexies,
          commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22
          aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica  l'obbligo
          vaccinale di cui all'articolo 4-quater,  per  l'accesso  ai
          luoghi di  lavoro  nell'ambito  del  territorio  nazionale,
          devono  possedere  e  sono  tenuti  a  esibire  una   delle
          certificazioni  verdi  COVID-19  di   vaccinazione   o   di
          guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e
          c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021. 
              2. I datori di  lavoro  pubblici  di  cui  all'articolo
          9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i  datori  di
          lavoro  privati   di   cui   all'articolo   9-septies   del
          decreto-legge  n.  52  del  2021,  i   responsabili   della
          sicurezza delle strutture  in  cui  si  svolge  l'attivita'
          giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del  decreto-legge
          n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto  delle
          prescrizioni di cui al comma 1 per  i  soggetti  sottoposti
          all'obbligo di vaccinazione di  cui  all'articolo  4-quater
          che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi
          luoghi di lavoro. Le verifiche delle  certificazioni  verdi
          COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalita'
          indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52
          del 2021. 
              3. La verifica del possesso delle certificazioni  verdi
          COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti
          all'obbligo di vaccinazione di  cui  all'articolo  4-quater
          che svolgono la  loro  attivita'  lavorativa,  a  qualsiasi
          titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti  di
          cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro. 
              4. I lavoratori di cui ai commi  1,  nel  caso  in  cui
          comunichino di non essere in possesso della  certificazione
          verde COVID-19 di cui al comma  1  o  che  risultino  privi
          della stessa al momento dell'accesso ai luoghi  di  lavoro,
          al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
          nei   luoghi   di   lavoro,   sono   considerati    assenti
          ingiustificati,  senza  conseguenze  disciplinari   e   con
          diritto alla conservazione del  rapporto  di  lavoro,  fino
          alla  presentazione  della   predetta   certificazione,   e
          comunque non oltre il 15  giugno  2022.  Per  i  giorni  di
          assenza ingiustificata di cui al primo  periodo,  non  sono
          dovuti la retribuzione ne'  altro  compenso  o  emolumento,
          comunque denominati. Per le  imprese,  fino  al  15  giugno
          2022,  si  applica  l'articolo  9-septies,  comma  7,   del
          medesimo decreto-legge n. 52 del 2021. 
              5. E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al  comma
          1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui  al
          predetto comma 1. 
              6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi  2,
          3 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5
          e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74.  La
          sanzione e' irrogata  dal  prefetto  e  si  applicano,  per
          quanto non stabilito dal presente  comma,  le  disposizioni
          delle sezioni I e II del capo I  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le  violazioni  di
          cui al comma 5, la  sanzione  amministrativa  prevista  dal
          comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n.  19  del
          2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600  a
          euro 1.500 e  restano  ferme  le  conseguenze  disciplinari
          secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
              7. Per il periodo in cui la vaccinazione  e'  omessa  o
          differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti  di  cui
          all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni  anche  diverse,
          senza decurtazione della retribuzione, in modo  da  evitare
          il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
              8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo  9-sexies,
          commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021. 
              9. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre  2021,  n.
          229 (Misure urgenti per il  contenimento  della  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di
          sorveglianza sanitaria)  abrogato  dall'art.  1,  comma  2,
          della legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11,  recava
          (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19).